Art. 6.
                       Aggiornamenti del piano
   1. Al 30 novembre 1995 e successivamente ogni anno  per  tutta  la
durata  della  dichiarazione  di  area  a  rischio,  il  comitato  di
coordinamento dell'accordo di programma  di  cui  all'art.  4  dovra'
approvare  un  aggiornamento  del  piano  che  tenga  conto di quanto
verificatosi nel periodo intercorso.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1995
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 25