Art. 6. Aggiornamenti del piano 1. Al 30 novembre 1995 e successivamente ogni anno per tutta la durata della dichiarazione di area a rischio, il comitato di coordinamento dell'accordo di programma di cui all'art. 4 dovra' approvare un aggiornamento del piano che tenga conto di quanto verificatosi nel periodo intercorso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1995 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTEOLI, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 1995 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 25