Art. 2. 1. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 13, comma 1, del regolamento 12 aprile 1995, per diffondere il comunicato relativo all'offerta di pubblicita', e' sostituito, per quanto concerne le sole emittenti radiofoniche, dal termine di tre giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Nell'art. 9, comma 2, del regolamento 12 aprile 1995 le parole "art. 5, comma 2" sono sostituite con le parole "art. 8, comma 2". 3. Nell'art. 13, comma 2, lettera d), del regolamento 12 aprile 1995 la parola "testata" e' sostituita con la parola "emittente". 4. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 1995 Il Garante: SANTANIELLO