Art. 2.
  1. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 13, comma  1,  del
regolamento  12  aprile  1995,  per diffondere il comunicato relativo
all'offerta di pubblicita', e' sostituito,  per  quanto  concerne  le
sole  emittenti  radiofoniche,  dal termine di tre giorni a decorrere
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Nell'art.  9, comma 2, del regolamento 12 aprile 1995 le parole
"art. 5, comma 2" sono sostituite con le parole "art. 8, comma 2".
  3. Nell'art. 13, comma 2, lettera d),  del  regolamento  12  aprile
1995 la parola "testata" e' sostituita con la parola "emittente".
  4.  Il  presente  atto diviene operativo con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1995
                                              Il Garante: SANTANIELLO