Art. 3.
  L'istituzione  della scheda sanitaria spetta alla societa' sportiva
all'atto della costituzione del rapporto di lavoro  con  l'atleta  di
cui  all'art.  4  della  legge  23  marzo  1981, n. 91, e deve essere
costantemente aggiornata a cura del  medico  sociale  che  ne  ha  la
custodia per la durata del rapporto di lavoro.