Art. 3. L'istituzione della scheda sanitaria spetta alla societa' sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con l'atleta di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.