Art. 7. 1) Il medico sociale provvede, per conto della societa' sportiva, alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta. 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, il medico sociale assume la responsabilita' della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la societa' sportiva. Egli assicura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti. Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso e' tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attivita' professionale. Il medico sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell'atleta di cui all'art. 2 ed e' responsabile esclusivo della sua custodia. Il medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanita'. 3) La cartella clinica e' affidata alla custodia personale del medico sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la societa' sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge. La cartella clinica dovra' essere consegnata, in copia, esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la societa'. Il medico sociale conserva, presso la societa' sportiva, la cartella clinica, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista.