Art. 7.
  1)  Il  medico sociale provvede, per conto della societa' sportiva,
alla  istituzione  ed  all'aggiornamento  della   scheda   sanitaria,
curandone   la   compilazione   sulla  base  delle  risultanze  degli
accertamenti eseguiti  alle  scadenze  stabilite  ed  in  ogni  altro
momento  si  verifichi  un  rilevante  mutamento  delle condizioni di
salute dell'atleta.
  2) Ai sensi e per gli effetti dell'art.  7  della  legge  23  marzo
1981, n. 91, il medico sociale assume la responsabilita' della tutela
della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro
subordinato  con  la  societa'  sportiva. Egli assicura l'effettivo e
puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme
vigenti.
  Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri  di  medicina  dello
sport  pubblici  o  privati autorizzati e accreditati dalle regioni o
dalle province autonome, l'effettuazione periodica dei  controlli  ed
accertamenti  clinici  previsti  e cura l'effettuazione di ogni altro
ulteriore accertamento che  egli  ritenga  opportuno;  lo  stesso  e'
tenuto  alla  verifica  costante  dello stato di salute dell'atleta e
dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla
pratica dell'attivita' professionale.
  Il medico sociale cura la regolare tenuta  della  scheda  sanitaria
dell'atleta  di cui all'art. 2 ed e' responsabile esclusivo della sua
custodia.
  Il medico sociale  provvede,  inoltre,  per  ciascun  atleta,  alla
stesura  di  una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva
di appartenenza e conforme al modello approvato dal  Ministero  della
sanita'.
  3)  La  cartella  clinica  e'  affidata alla custodia personale del
medico sociale  per  l'intero  periodo  di  rapporto  di  lavoro  tra
l'atleta   e  la  societa'  sportiva,  con  il  vincolo  del  segreto
professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.
  La  cartella  clinica   dovra'   essere   consegnata,   in   copia,
esclusivamente  all'atleta  all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro con la societa'.
  Il  medico  sociale  conserva,  presso  la  societa'  sportiva,  la
cartella  clinica,  per  almeno  dieci  anni  dopo  la cessazione del
rapporto di lavoro dell'atleta professionista.