Art. 9. L'esercizio dell'attivita' sportiva professionistica e' subordinato al possesso del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome. In caso di non idoneita' il medico che ha effettuato i controlli e' tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorita' ed agli organi competenti, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale di appartenenza dell'atleta professionista. Il medico sociale provvedera' a riportare, nella scheda sanitaria dell'atleta, gli estremi del giudizio di idoneita' all'esercizio della specifica attivita' sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonche' la relativa data di scadenza.