Art. 9.
  L'esercizio dell'attivita' sportiva professionistica e' subordinato
al  possesso  del  certificato  di  idoneita'  all'attivita' sportiva
agonistica ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18  febbraio
1982,  che  deve  essere  rilasciato  solo da specialisti in medicina
dello sport che  operano  presso  i  centri  pubblici  o  privati  di
medicina  dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle
province autonome.
  In caso di non idoneita' il medico che ha effettuato i controlli e'
tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla  alle
autorita'   ed   agli   organi   competenti,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale
di appartenenza dell'atleta professionista.
  Il medico sociale provvedera' a riportare, nella  scheda  sanitaria
dell'atleta,  gli  estremi  del  giudizio  di idoneita' all'esercizio
della  specifica  attivita'  sportiva  agonistica,  ivi  compresi  il
nominativo  del  medico  che  lo  ha  emesso e del centro in cui egli
opera, nonche' la relativa data di scadenza.