Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
i   pacchetti  delle  suindicate  sigarette  in  carico  agli  organi
dell'amministrazione,  riportati  i  contenuti  di  nicotina   e   di
condensato  indicati  per  lo  stesso  prodotto  nel  citato  decreto
ministeriale del 28 maggio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 aprile 1995
                                      Il direttore centrale: ZACCARDI