Art. 2.
                     Modalita' della propaganda
  1. I messaggi di propaganda sulla stampa debbono essere chiaramente
riconoscibili  secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, anche
per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione  del  loro
committente.
  2. Le trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale possono
realizzarsi  nelle  formule e nelle modalita' delle tribune politiche
definite  dall'emittente  (dibattiti,  tavole   rotonde,   conferenze
stampa,  discorsi,  contronti)  secondo  criteri che, in relazione ai
tempi destinati  alla  trasmissione,  consentano,  in  condizioni  di
parita',  una  corretta  illustrazione  delle rispettive posizioni da
parte dei candidati.
  3. Le trasmissioni di propaganda, anche se di breve durata, debbono
essere introdotte da un'indicazione della relativa natura  e  debbono
avere,  nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi
di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.
  4. Tutte le trasmissioni di propaganda debbono andare  in  onda  in
identica   fascia  oraria.  Eventuali  registrazioni  debbono  essere
effettuate,   compatibilmente   con   le   esigenze    tecniche    ed
organizzative,  con  analogo  anticipo  rispetto alla data ed all'ora
della trasmissione.
  5. Le emittenti sono tenute a far osservare,  anche  attraverso  un
eventuale  responsabile  delle  trasmissioni di propaganda, le regole
del codice  di  autoregolamentazione  e  ad  assicurare  comunque  il
rispetto,  da  parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi
di lealta' e correttezza del dialogo democratico.