Art. 2. Modalita' della propaganda 1. I messaggi di propaganda sulla stampa debbono essere chiaramente riconoscibili secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente. 2. Le trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalita' delle tribune politiche definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, contronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei candidati. 3. Le trasmissioni di propaganda, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere, nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali. 4. Tutte le trasmissioni di propaganda debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. 5. Le emittenti sono tenute a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealta' e correttezza del dialogo democratico.