Art. 3.
                   Programmi e servizi informativi
  1.   Nei  programmi  radiotelevisivi  di  informazione,  anche  non
elettorale,  riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata  giornalistica  registrata  nei  modi  previsti dall'art. 10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza  di  soggetti
politici  o loro esponenti e' ammessa esclusivamente nei limiti della
esigenza   di   assicurare   la   completezza    e    l'imparzialita'
dell'informazione,  nel rispetto, in quanto compatibile della parita'
di trattamento. E' vietata la presenza di soggetti  politici  o  loro
esponenti   nei   programmi  radiotelevisivi  diversi  da  quelli  di
propaganda ed informazione elettorale e da quelli di  intrattenimento
su  argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.
  2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le  emittenti
radiotelevisive sono tenute a garantire la parita' di trattamento tra
gli    interessati   nonche'   la   completezza   e   l'imparzialita'
dell'informazione.
  3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali
deve essere globalmente destinato  un  tempo  analogo  ai  candidati,
secondo  un  criterio  di non discriminazione riferito sia alle fasce
orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati  ai
diversi  interessati,  assicurando l'equa distribuzione del tempo, in
particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.
  4. In ordine alle questioni trattate nei  servizi  e  programmi  di
informazione,  di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve
essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto  e  completo,
delle  diverse  posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte
di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la liberta' di commento
e di critica che, in una  chiara  distinzione  tra  l'informazione  e
l'opinione,   salvaguardi   comunque   il  rispetto  degli  anzidetti
fondamentali principi.