Art. 3. Programmi e servizi informativi 1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile della parita' di trattamento. E' vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda ed informazione elettorale e da quelli di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83. 2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parita' di trattamento tra gli interessati nonche' la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni. 4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la liberta' di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.