Art. 4.
                     Registrazioni dei programmi
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  la
registrazione della comunicazione preventiva di cui all'art. 1.
  2. Le registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  sino
alla  data della votazione sono consegnate al gruppo competente della
Guardia di finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.