Art. 4. Registrazioni dei programmi 1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui all'art. 1. 2. Le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino alla data della votazione sono consegnate al gruppo competente della Guardia di finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.