Art. 5.
                         Divieto di sondaggi
  1.  Ai  sensi  del  comma  1 dell'art. 8 del decreto-legge 20 marzo
1995, n. 83, e' vietata la pubblicazione o diffusione  dei  risultati
di   sondaggi   demoscopici   sull'esito   delle   elezioni  e  sugli
orientamenti politici e di voto degli  elettori  sino  alla  chiusura
delle  operazioni  di  voto.  Il  divieto  opera anche per i sondaggi
effettuati in un periodo di tempo precedente al 24 aprile 1995.
  2. E' altresi vietato l'invito rivolto al pubblico o a  singoli  ad
esprimere  le  proprie  preferenze politiche ed elettorali attraverso
contatti telefonici, postali o  in  altra  forma,  con  le  emittenti
radiotelevisive  e la stampa, nonche' la pubblicazione e trasmissione
di risultati acquisiti secondo tali modalita'.
  3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche  per  la
pubblicazione  e  trasmissione  di  risultati  che  indichino la sola
posizione reciproca dei competitori.