Art. 7.
Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per
   l'espletamento dei provvedimenti di accertamento delle violazioni.
  1. Nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, i comitati
regionali  per  i servizi radiotelevisivi dell'Emilia-Romagna e della
Calabria  assicurano  la  corretta  ed  uniforme  applicazione  della
normativa e provvedono a:
    a)   verificare   i  modi  di  definizione  dei  calendari  delle
trasmissioni di propaganda;
    b)  presenziare  agli  eventuali   sorteggi   previsti   per   la
definizione  dell'ordine  di  successione  dei  candidati nelle varie
trasmissioni, nonche' ad ogni altro sorteggio previsto nei codici  di
autoregolamentazione  delle  singole  emittenti  per la disciplina di
qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;
    c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei  criteri
enunciati  nel  codice  di  autoregolamentazione  per le presenze dei
giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate  nelle  forme
della conferenza stampa;
    d)   verificare   il  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal
decreto-legge 20  marzo  1995,  n.  83,  nonche'  delle  disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza  privata
con il presente atto.
  2.  I  comitati  regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono
alle  contestazioni,  alla  istruttoria  ed  alla   audizione   degli
interessati  nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti
aventi sede o domicilio eletto nell'area di rispettiva competenza. In
ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attivita'
svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di  questi,  fornendo
anche  ogni  utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e
patrimoniali dell'emittente  ed  alla  rilevanza  territoriale  della
violazione commessa.
  3.   Per  il  tempestivo  espletamento  dei  compiti  dei  comitati
regionali i gruppi della Guardia  di  finanza  inviano  direttamente,
senza   indugio,  ai  comitati  medesimi  le  denuncie  ricevute  nei
confronti di emittenti aventi sede  o  domicilio  eletto  nell'ambito
territoriale  di  rispettiva  competenza, corredandole della relativa
registrazione dei programmi denunciati.
  4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta,  con  i  comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi.