Art. 8. Repressione delle violazioni ed interventi di urgenza 1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare, con riguardo a ciascuna proposta referendaria, l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, applicando in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.