Art. 8.
        Repressione delle violazioni ed interventi di urgenza
  1.  Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 20 marzo
1995, n. 83, ovvero  delle  disposizioni  dettate  dalla  commissione
parlamentare   per   l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  per  la
concessionaria  del  servizio  pubblico,  ovvero  delle  disposizioni
dettate  con  il  presente  atto,  si  applicano le sanzioni previste
dall'art. 14 del citato decreto-legge.  Le  sanzioni  pecuniarie  non
sono   evitabili   con   il  pagamento  in  misura  ridotta  previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. In presenza di evidenti violazioni delle  disposizioni  indicate
nel  primo  comma,  il  Garante, salvo il procedimento di irrogazione
della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti  utili  al
fine  di ripristinare, con riguardo a ciascuna proposta referendaria,
l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13  del
decreto-legge   20   marzo   1995,  n.  83,  applicando  in  caso  di
inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al  comma
4 dello stesso articolo.