IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1989, con il quale la D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 con il quale e' stato fatto divieto alla predetta D'EASS S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1992 con il quale e' stato fatto obbligo alla D'EASS S.p.a. di vincolare a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, a norma dell'art. 46 della legge n. 295/1978, le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'EASS S.p.a., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Visto il provvedimento in data 27 aprile 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta D'EASS S.p.a.; Visto il provvedimento in data 22 dicembre 1994, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato altri due commissari, in aggiunta al commissario nominato con il citato provvedimento del 27 aprile 1993; Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1994, 1 dicembre 1994, 31 gennaio 1995 e 27 febbraio 1995 con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria, di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1993; Vista la lettera in data 4 aprile 1995, n. 504603, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 30 marzo 1995, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione, a carico della predetta D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni gia' rilasciate per l'esercizio dell'attivita' assicurativa, ai sensi dell'art. 57 della citata legge n. 295/1978, con conseguente liquidazione coatta amministrativa della stessa impresa; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP in data 30 marzo 1995, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali e' stata formulata l'anzidetta proposta; Vista la lettera in data 10 aprile 1995, n. 541751/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della sopraindicata societa'; Decreta: Art. 1. Sono revocate, ai sensi dell'art. 57, lettere a) e c), della legge 10 giugno 1978, n. 295, alla D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, tutte le autorizzazioni gia' concesse per l'esercizio dell'attivita' assicurativa.