Art. 3. Il commissario liquidatore e' autorizzato a procedere anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39. Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procedera' a riassumere il personale dipendente della D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con le modalita' di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.