Art. 3.
  Il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato a procedere anche per
conto del "Fondo di garanzia per  le  vittime  della  strada"  ed  in
deroga  all'art.  19,  comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
alla  liquidazione  dei   danni   verificatisi   anteriormente   alla
pubblicazione   del   decreto  di  liquidazione,  nonche'  di  quelli
verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al  comma  1
dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.
  Per  l'assolvimento  di  tali  compiti  il  commissario liquidatore
procedera' a riassumere il personale dipendente della  D'EASS  S.p.a.
di  assicurazioni e riassicurazioni, con le modalita' di cui all'art.
10 della citata legge n. 39/1977.