Art. 10. Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge inglese. Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici inglesi avranno giurisdizione concorrente con i giudici italiani. Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.