Art. 10.
  Il contratto di finanziamento  ed  i  relativi  titoli  di  cui  al
presente decreto saranno regolati dalla legge inglese.
  Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui
al   presente   decreto   i  giudici  inglesi  avranno  giurisdizione
concorrente con i giudici italiani.
  Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal  diritto
italiano,  per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che
gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.