Art. 2. Il contratto verra' firmato l'11 aprile 1995 e il finanziamento sara' erogato in piu' tranches, entro 18 mesi dalla firma del contratto, con preavviso di quattro giorni da parte del Tesoro per importi compresi fra un minimo di 500 milioni di ECU ed un massimo di 2,5 miliardi di ECU. A partire dal ventunesimo giorno dalla firma del contratto, sull'ammontare delle somme non erogate e per un periodo, in ogni caso, non superiore a diciotto mesi, il Tesoro corrispondera' alle banche partecipanti al consorzio una commissione pari allo 0,04% annuo. Tale commissione sara' calcolata e pagata sulla base dell'anno commerciale, al momento dell'erogazione delle varie tranches. Il rimborso avverra' in un'unica soluzione alla scadenza del quinto anno dalla firma del contratto salvo facolta', da parte del Tesoro, di provvedere al rimborso anticipato, parziale o totale. Il Tesoro si riserva la facolta' di cancellare, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, gli importi non utilizzati, con preavviso di cinque giorni e per ammontari pari a 500 milioni di ECU o multipli di 100 milioni. Il Tesoro corrispondera' inoltre una commissione dello 0,06%, al consorzio, per l'organizzazione e sottoscrizione del prestito, dell'ammontare complessivo del finanziamento, pagabile al momento dell'erogazione della prima tranche. Il Tesoro dello Stato corrispondera' infine alla sola JP Morgan, a titolo di commissione una tantum, per l'organizzazione del consorzio di collocamento, lo 0,01% dell'ammontare complessivo del finanziamento, al momento dell'erogazione della prima tranche.