Art. 2.
  Il contratto verra' firmato l'11 aprile  1995  e  il  finanziamento
sara'  erogato  in  piu'  tranches,  entro  18  mesi  dalla firma del
contratto, con preavviso di quattro giorni da parte  del  Tesoro  per
importi compresi fra un minimo di 500 milioni di ECU ed un massimo di
2,5 miliardi di ECU.
  A  partire  dal  ventunesimo  giorno  dalla  firma  del  contratto,
sull'ammontare delle somme non erogate e  per  un  periodo,  in  ogni
caso,  non  superiore  a diciotto mesi, il Tesoro corrispondera' alle
banche partecipanti al consorzio  una  commissione  pari  allo  0,04%
annuo. Tale commissione sara' calcolata e pagata sulla base dell'anno
commerciale, al momento dell'erogazione delle varie tranches.
  Il rimborso avverra' in un'unica soluzione alla scadenza del quinto
anno  dalla  firma del contratto salvo facolta', da parte del Tesoro,
di provvedere al rimborso anticipato, parziale o totale.
  Il Tesoro si riserva la  facolta'  di  cancellare,  nel  corso  del
periodo  di  utilizzo  del finanziamento, gli importi non utilizzati,
con preavviso di cinque giorni e per ammontari pari a 500 milioni  di
ECU o multipli di 100 milioni.
  Il  Tesoro  corrispondera'  inoltre una commissione dello 0,06%, al
consorzio,  per  l'organizzazione  e  sottoscrizione  del   prestito,
dell'ammontare  complessivo  del  finanziamento,  pagabile al momento
dell'erogazione della prima tranche.
  Il Tesoro dello Stato corrispondera' infine alla sola JP Morgan,  a
titolo  di commissione una tantum, per l'organizzazione del consorzio
di   collocamento,   lo   0,01%   dell'ammontare   complessivo    del
finanziamento, al momento dell'erogazione della prima tranche.