Art. 5.
  Ai fini fiscali i titoli rappresentativi  del  finanziamento  ed  i
relativi  interessi  sono  equiparati  ai  titoli del debito pubblico
italiano ed alle loro rendite.
  Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre  1992,
n.  372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n.
429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi  ed
altri  frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
601,  non  si  applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono
esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.
  In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:
    a) dalle imposte sulle successioni;
    b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli  atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.
  Ai  fini  fiscali,  i  titoli  sono altresi' esenti dall'obbligo di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche se denunciati, essi non concorrono  alla  determinazione  delle
aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).