Art. 6.
  Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale  e  non
condizionata del Governo italiano; esso ha ed avra' il medesimo rango
nei  confronti  di  qualsiasi  altro  prestito non privilegiato dello
Stato.
  Il Governo italiano non accordera' ne' ipoteca, ne' pegni  o  altre
garanzie   reali  o  privilegi,  a  fronte  di  debiti  esteri  della
Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita
al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.
  I sottoscrittori del prestito ed i possessori dei  relativi  titoli
avranno  facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del
capitale   erogato   e   degli   interessi   maturati,   prima    che
l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale o degli interessi o  di  qualsiasi  altra  somma  dovuta  in
relazione  al  prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di
tre giorni;
    b) il Governo italiano sia inadempiente  nell'esecuzione  di  uno
qualsiasi  degli  obblighi  previsti  dai  termini  e  condizioni del
prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da quello dell'avvenuta denuncia, o le dichiarazioni da esso rese  in
relazione al prestito risultino inesatte;
    c)  il Governo italiano dichiari una moratoria o sia inadempiente
nel pagamento di qualsiasi suo debito estero,  ovvero  qualsiasi  suo
debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un
inadempimento;
    d)  ovvero si verifichino altri eventi, specificati nel contratto
di cui al successivo  art.  8,  che  secondo  gli  usi  e  la  prassi
internazionale diano titolo a richiedere il rimborso anticipato.
  Ai  fini  del  contratto  di  finanziamento  previsto  dal presente
decreto, per debito estero si intende ogni debito per denaro  mutuato
del  Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in
una o piu' valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una
o piu' valute estere.