Art. 6. Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avra' il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato. Il Governo italiano non accordera' ne' ipoteca, ne' pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso. I sottoscrittori del prestito ed i possessori dei relativi titoli avranno facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che: a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di tre giorni; b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia, o le dichiarazioni da esso rese in relazione al prestito risultino inesatte; c) il Governo italiano dichiari una moratoria o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento; d) ovvero si verifichino altri eventi, specificati nel contratto di cui al successivo art. 8, che secondo gli usi e la prassi internazionale diano titolo a richiedere il rimborso anticipato. Ai fini del contratto di finanziamento previsto dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito per denaro mutuato del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una o piu' valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una o piu' valute estere.