Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al  primo comma del presente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13
del giorno 28 aprile 1995, esclusivamente  mediante  trasmissione  di
richiesta  telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria con le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla
Banca d'Italia medesima.
  La  Banca  d'Italia  continuera' a presentare la propria richiesta,
unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito
modulo, inserito in busta chiusa.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.