Art. 4. 1. Il formaggio a denominazione di origine "Bitto" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 1995 Il Ministro: LUCHETTI ALLEGATO A ----> vedere Allegato a pag. 23 della G.U. <----