Art. 4.
  1.  Il  formaggio  a  denominazione  di origine "Bitto" deve recare
apposto  all'atto  della sua immissione al consumo il contrassegno di
cui  all'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente
decreto,  a  garanzia  della rispondenza alle specifiche prescrizioni
normative.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
                                                           ALLEGATO A

         ---->  vedere Allegato a pag. 23 della G.U.  <----