Art. 2.
  1.   La   comunicazione  per  l'offerta  gratuita  degli  spazi  di
propaganda, per le emittenti radiotelevisive e  per  gli  editori  di
giornali  quotidiani  e  periodici  o  edizioni locali di questi, che
hanno diffusione nei comuni del Trentino-Alto Adige interessati dalle
consultazioni elettorali di cui all'art. 1,  puo'  essere  effettuata
sino  al  termine  di  tre  giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Le
emittenti  radiotelevisive  inviano il codice di autoregolamentazione
ai competenti comitati per i servizi radiotelevisivi entro il  giorno
seguente alla scadenza del termine anzidetto.
  2.  Il comunicato relativo all'offerta deve precisare le condizioni
temporali di prenotazione degli spazi di propaganda ed ogni eventuale
ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione di  tali
spazi,  in  modo  da  assicurarne  l'equa  distribuzione  tra tutti i
soggetti interessati che ne facciano richiesta.  Il  comunicato  deve
inoltre  indicare il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi
del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' ai sensi di tutte  le
disposizioni emanate dal Garante.