Art. 2. 1. La comunicazione per l'offerta gratuita degli spazi di propaganda, per le emittenti radiotelevisive e per gli editori di giornali quotidiani e periodici o edizioni locali di questi, che hanno diffusione nei comuni del Trentino-Alto Adige interessati dalle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, puo' essere effettuata sino al termine di tre giorni dalla data della pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le emittenti radiotelevisive inviano il codice di autoregolamentazione ai competenti comitati per i servizi radiotelevisivi entro il giorno seguente alla scadenza del termine anzidetto. 2. Il comunicato relativo all'offerta deve precisare le condizioni temporali di prenotazione degli spazi di propaganda ed ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione di tali spazi, in modo da assicurarne l'equa distribuzione tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. Il comunicato deve inoltre indicare il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' ai sensi di tutte le disposizioni emanate dal Garante.