IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, che prevede che il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1995 per la parte in conto capitale in lire 300 miliardi; Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990; Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale e' stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilita' assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1995 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la nota n. 7/13118 del 23 dicembre 1994 del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Vista la proposta del Ministro della sanita' del 3 marzo 1995 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1995 - conto capitale, e delle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 per complessive lire 281,886 miliardi; Considerato che la Conferenza Stato-regioni, ha espresso il proprio parere favorevole in data 2 marzo 1995; Delibera: 1) Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte conto capitale, pari a lire 300 miliardi e' accantonata, in attesa di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro delle sanita', la somma di lire 19 miliardi. A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte in conto capitale, e' assegnata alle regioni interessate la somma di lire 281 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonche' per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico. 2) Per le stesse finalita' e' assegnata alle regioni la somma di lire 886 milioni e a valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale. Detti importi sono ripartiti secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 13 marzo 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48