IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n.
502/1992, che prevede che  il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto
capitale  assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore  delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  e  carenti  di
strutture pubbliche;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1994, n. 725, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge  finanziaria  1995)  che  ha  determinato  la  quota del Fondo
sanitario nazionale 1995 per la parte in conto capitale in  lire  300
miliardi;
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che prevede l'esclusione delle regioni
a  statuto  speciale e delle province autonome dalla ripartizione del
Fondo sanitario nazionale in conto capitale,  a  decorrere  dall'anno
1990;
  Vista  la  propria delibera in data 3 agosto 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990,  con
la  quale  e'  stato  previsto  che  le  regioni possono destinare le
disponibilita' assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti
relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico,  pur
considerando  che  anche per l'anno 1995 gli interventi in materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico dovranno essere realizzati sulla base
di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  la  nota  n.  7/13118 del 23 dicembre 1994 del Ministero del
bilancio e della programmazione economica;
  Vista la proposta del Ministro  della  sanita'  del  3  marzo  1995
concernente  la  ripartizione  del  Fondo  sanitario nazionale 1995 -
conto capitale, e delle residue disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale 1994 per complessive lire 281,886 miliardi;
  Considerato che la Conferenza Stato-regioni, ha espresso il proprio
parere favorevole in data 2 marzo 1995;
                              Delibera:
  1)  Dallo  stanziamento  del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte
conto capitale, pari a lire 300 miliardi e' accantonata, in attesa di
ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro delle sanita', la
somma di lire 19 miliardi.
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1995 - parte in conto capitale, e' assegnata alle regioni interessate
la somma di  lire  281  miliardi  per  le  esigenze  di  manutenzione
straordinaria  e  per  gli  acquisti  delle attrezzature sanitarie in
sostituzione di quelle obsolete, nonche' per gli  interventi  urgenti
relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico.
  2)  Per  le  stesse finalita' e' assegnata alle regioni la somma di
lire 886 milioni e a valere sulle residue  disponibilita'  del  Fondo
sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale.
  Detti  importi  sono  ripartiti  secondo la tabella allegata che fa
parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 13 marzo 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48