Art. 3. I servizi fitosanitari regionali trasmetteranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate con la copia del certificato di trattamento termico di cui alla lettera f) del precedente articolo. Detti servizi fitosanitari regionali daranno altresi' comunicazione circa le intercettazioni di legname di conifere non conformi ai requisiti di cui al presente decreto. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 1995 Il Ministro: LUCHETTI