Art. 3.
  I servizi fitosanitari regionali trasmetteranno al Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite
di  legname  importate  con  la  copia del certificato di trattamento
termico di cui alla lettera f) del precedente articolo. Detti servizi
fitosanitari  regionali  daranno  altresi'  comunicazione  circa   le
intercettazioni  di  legname di conifere non conformi ai requisiti di
cui al presente decreto.
  Il presente decreto entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI