IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione
contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  536,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre  1991   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1993,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione n.  93/365/CEE  del  2  giugno
1993  che  autorizza  gli  Stati membri a derogare talune norme della
direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il  legname  di
conifere  sottoposto  a trattamento termico, originario del Canada, e
che stabilisce le caratteristiche  del  sistema  di  accertamento  da
utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico;
  Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale
viene    confermata    la   validita'   della   decisione   anzidetta
successivamente al 1 aprile 1995 a seguito del  parere  espresso  dal
Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  deroga  a  quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre
1993  il  legname  di  conifere  sottoposto  a  trattamento  termico,
originario  del  Canada,  puo' essere introdotto nel territorio della
Repubblica italiana.