Art. 2.
  Il legname di conifere, di cui all'art.  1  del  presente  decreto,
puo'  essere  introdotto  nel  territorio  nazionale,  qualora  siano
rispettati i seguenti requisiti:
    a) il legname e' stato lavorato presso  segherie  o  trattato  in
adeguati  impianti che "Agriculture Canada" ha approvato ed ammesso a
partecipare al programma di verifica del trattamento termico;
    b) si e' proceduto ad un trattamento termico durante il quale  la
parte  piu'  interna  del legname e' stata mantenuta per 30 minuti ad
una temperatura di almeno 56 ›C, in forni controllati, verificati  ed
approvati   da   un   organismo  collaudatore  indipendente  all'uopo
riconosciuto da "Agriculture Canada"; i dati  relativi  al  tempo  ed
alla  termperatura del trattamento cui e' sottoposta ciascuna partita
vanno registrati e conservati;
    c) la verifica di cui alla lettera b) va effettuata applicando un
metodo che consenta di determinare, in condizioni estreme,  il  tempo
necessario  per  mantenere per 30 minuti ad una tempreratura di 56 ›C
la parte piu' interna  del  legname;  in  base  a  tale  verifica  va
definito, per ciascun forno, lo schema operativo per il trattamento;
    d)  i  forni  di  cui  alla lettera b) sono dotati di un impianto
tarato per la registrazione della temperatura  raggiunta  durante  il
trattamento; anche tale impianto deve venir verificato dall'organismo
collaudatore di cui alla lettera b);
    e)  se  risultano rispettate le prescrizioni della lettera b), un
incaricato della segheria di cui alla lettera a) appone o fa  apporre
un  marchio  normalizzato  sul  quarto  superiore destro di una delle
superfici longitudinali di ciascun pacco affastellato;
    f) gli organismi ufficiali di  selezione  del  legname,  all'uopo
preparati  ed  autorizzati  nell'ambito  di  un programma approvato e
controllato da "Agriculture  Canada",  predispongono  un  sistema  di
controllo  atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle
lettere da a) ad e);
    g) un sistema di controllo prevede che ispettori di  "Agriculture
Canada"  procedano  ad accertamenti presso le segherie autorizzate di
cui alla lettera a),  nonche'  ad  ispezioni  saltuarie  prima  della
spedizione dei prodotti;
    h)  il  legname  e'  scortato  da  un "certificato di trattamento
termico in forno", definito nell'ambito del  programma  di  cui  alla
lettera  a),  conforme  al  modello riportato in allegato al presente
decreto e rilasciato da persona autorizzata per conto delle  segherie
autorizzate a partecipare a detto programma approvato da "Agriculture
Canada".