Art. 2. Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, puo' essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti: a) il legname e' stato lavorato presso segherie o trattato in adeguati impianti che "Agriculture Canada" ha approvato ed ammesso a partecipare al programma di verifica del trattamento termico; b) si e' proceduto ad un trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C, in forni controllati, verificati ed approvati da un organismo collaudatore indipendente all'uopo riconosciuto da "Agriculture Canada"; i dati relativi al tempo ed alla termperatura del trattamento cui e' sottoposta ciascuna partita vanno registrati e conservati; c) la verifica di cui alla lettera b) va effettuata applicando un metodo che consenta di determinare, in condizioni estreme, il tempo necessario per mantenere per 30 minuti ad una tempreratura di 56 C la parte piu' interna del legname; in base a tale verifica va definito, per ciascun forno, lo schema operativo per il trattamento; d) i forni di cui alla lettera b) sono dotati di un impianto tarato per la registrazione della temperatura raggiunta durante il trattamento; anche tale impianto deve venir verificato dall'organismo collaudatore di cui alla lettera b); e) se risultano rispettate le prescrizioni della lettera b), un incaricato della segheria di cui alla lettera a) appone o fa apporre un marchio normalizzato sul quarto superiore destro di una delle superfici longitudinali di ciascun pacco affastellato; f) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato da "Agriculture Canada", predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e); g) un sistema di controllo prevede che ispettori di "Agriculture Canada" procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera a), nonche' ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti; h) il legname e' scortato da un "certificato di trattamento termico in forno", definito nell'ambito del programma di cui alla lettera a), conforme al modello riportato in allegato al presente decreto e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie autorizzate a partecipare a detto programma approvato da "Agriculture Canada".