Art. 3. I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto e a quelle intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui al presente decreto. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 1995 Il Ministro: LUCHETTI