Art. 3.
  I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite
di  legname  importate  in  virtu'  del  presente  decreto e a quelle
intercettate perche' non conformi ai requisiti  di  cui  al  presente
decreto.
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI