Art. 2.
  Gli stampati delle specialita' medicinali, redatti  in  conformita'
alle  disposizioni del decreto legislativo n. 540/1992, devono essere
modificati secondo quanto previsto dall'art. 1 del  presente  decreto
riguardo  alla  denominazione sociale della nuova titolare di A.I.C.,
cui e' concesso il termine di centottanta giorni per  lo  smaltimento
delle   scorte   di   prodotto  finito  recante  l'indicazione  della
precedente ragione sociale.