Art. 2. Gli stampati delle specialita' medicinali, redatti in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 540/1992, devono essere modificati secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto riguardo alla denominazione sociale della nuova titolare di A.I.C., cui e' concesso il termine di centottanta giorni per lo smaltimento delle scorte di prodotto finito recante l'indicazione della precedente ragione sociale.