IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella di cui all'allegato A al predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994 con errori in sede di stampa e, pertanto, ripubblicato nel testo corretto nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994, recante "Modifiche ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici"; Viste le osservazioni formulate dall'ENEA con note del 24 gennaio 1995 e del 3 febbraio 1995 concernenti le ulteriori rettifiche da apportare alla tabella dei gradi-giorno dei comuni italiani di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, cosi' come integrata e modificata dal predetto decreto ministeriale 6 agosto 1994; Viste le comunicazioni effettuate da questo Ministero ai comuni interessati o la corrispondenza intercorsa con alcuni di essi circa le necessarie correzioni da apportare alle denominazioni ed ai dati indicati nella suindicata tabella dei gradi-giorno; Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno; Ritenuta l'opportunita' di unificare in un unico contesto le modifiche ed integrazioni di cui al predetto decreto ministeriale 6 agosto 1994 con le ulteriori correzioni da apportare, per i motivi suindicati, alla tabella dei gradi-giorno contenuta nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 agosto 1994 recante "Modifiche ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani" e' abrogato.