IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,  delle  scuole  di  specializzazione   e   dei   corsi   di
perfezionamento;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990),  ed in
particolare l'art. 6;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412,  recante  disposizioni  in
materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;
  Visto  il  decreto-legge  1  aprile  1995, n. 100, recante norme in
materia di istituti e personale appartenenti  al  Servizio  sanitario
nazionale e in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257, concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato  con
decreto  interministeriale  30  ottobre 1993 ed integrato con decreto
interministeriale  25  novembre  1994,  con  il  quale   sono   state
individuate  le  scuole  di  specializzazione  di  cui all'art. 1 del
predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Valutata la dislocazione territoriale  delle  strutture  utilizzate
dalle   facolta'   di   medicina   e  chirurgia  per  i  propri  fini
istituzionali;
  Ritenuto di dover procedere  per  l'anno  accademico  1994/95  alla
ripartizione  dei  posti  e  delle  relative  borse  di studio tra le
singole  scuole  di  specializzazione  ricomprese  nell'elenco  delle
tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993,
e  successive  modificazioni  in  relazione  al fabbisogno dei medici
specialisti e alla disponibilita' di strutture idonee;
  Vista la proposta di ripartizione del  Ministero  della  sanita'  -
Direzione  generale  ospedali  - Div. VI, approvata dalla commissione
per la formazione del personale sanitario in data 9 marzo 1995;
  Visto il parere  in  data  5  aprile  1995  espresso  dal  comitato
consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale;
  Visto  il  decreto  interministeriale  17  maggio 1995, in corso di
registrazione, con il quale ai sensi dell'art. 2,  primo  comma,  del
citato   decreto   legislativo  n.  257/1991  e'  stata  definita  la
programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo
1994-96;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 1994-95 il numero dei laureati in medicina  e
chirurgia  da ammettere con assegnazione delle borse di studio di cui
all'art. 6 del  decreto  legislativo  n.  257/1991,  alle  scuole  di
specializzazione   comprese  nelle  tipologie  previste  dal  decreto
interministeriale    30   ottobre   1993,   integrato   con   decreto
interministeriale  25  novembre  1994,  citato  nelle  premesse,   e'
stabilito nell'allegata tabella.