(all. 19 - art. 1)
                                                       ALLEGATO n. 22
                       Ministero dei Trasporti
   DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI
                           IN CONCESSIONE
                IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 44
Prot. n. 3270/4404
                                           Roma, li' 30 novembre 1993
Circolare D.G. n. 270
D.C. IV n. A126
                Ai Sigg. coordinatori M.C.T.C.
                                                      LORO SEDI
                Agli Uffici Periferici
                                                      LORO SEDI
                  e, p.c. :
                Alla Direzione Centrale III
                                                           SEDE
                All'Assessore al Turismo, Comunicazioni
                e trasporti
                                                       PALERMO
                All'Assessorato alla Presidenza della
                Regione
                                                       PALERMO
                Al Ministero dell'Interno - Dipartimento di
                Pubblica Sicurezza
                                                          ROMA
                Al Ministero dei Lavori Pubblici
                                                          ROMA
                Alle Prefetture della Repubblica
                                                      LORO SEDI
                Al Comando Generale dell'Arma dei
                Carabinieri
                                                          ROMA
                Al Comando Generale della Guardia
                di Finanza
                                                          ROMA
                Alle Questure della Repubblica
                                                      LORO SEDI
                All'A.C.I. - Via Marsala n. 8
                                                          ROMA
                All'A.N.F.I.A.
                                                        TORINO
                All'U.N.R.A.E.
                                                          ROMA
                Alla FEDERAICPA
                                                          ROMA
                All'U.N.A.S.C.A. - Via Costantin
                Morin n. 45
                                                          ROMA
                Alla FEDERTAAI - Via Jenner n. 47
                                                          ROMA
                All'A.S.I.A.C. - Via della Giuliana
                n. 113
                                                          ROMA
OGGETTO:  Misura dell'efficienza  frenante dei veicoli a motore della
         categoria, internazionale M1. Indicazioni per la valutazione
         dell'efficienza frenante dei veicoli delle  altre  categorie
         internazionali.
1 - PREMESSE.
   Sono  qui  pervenuti  alcuni quesiti in ordine alle metodologie di
rilevazione dell'efficienza frenante  dei  veicoli  a  motore  e  dei
rimorchi  da  effettuare ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della
Strada.
   Appare opportuno, prima di fornire  una  dettagliata  risposta  ai
quesiti  posti, svolgere alcune considerazioni preliminari di portata
generale.
   E' noto che allo stato attuale  l'intervento  dell'Amministrazione
nel   settore   del   controllo  periodico  dei  veicoli  (cosiddette
revisioni) avviene sul territorio nazionale con modalita' diverse.
   Pur avendo infatti sin dal 1973  avviato  un  vasto  programma  di
realizzazione  di  "Stazioni  di controllo" dotate delle piu' moderne
apparecchiature, tale programma sia per i contenuti  stanziamenti  di
bilancio,  sia per il rilevante numero di insediamenti interessati al
programma  stesso  (95   Uffici   Provinciali   piu'   diverse   sedi
sussidiarie)  e'  a tutt'oggi stato realizzato in una percentuale che
si attesta sul 60% dei casi.
   E' dunque ancora un'ipotesi frequentemente  ricorrente  quella  di
revisioni  che  vengono  svolte  a  cura di questa Direzione generale
(come del resto si e' fatto in passato) presso Uffici non  realizzati
ad  hoc  e  non  dotati  di tutte quelle attrezzature che sono invece
tipiche delle nuove Stazioni di controllo.
   E' ovvio che  se  da  un  lato,  compatibilmente  con  le  risorse
disponibili,  l'amministrazione  sta  facendo  ogni sforzo per dotare
tutte le sedi provinciali di Stazioni di controllo ad  hoc  e  quindi
delle   piu'  moderne  attrezzature,  permane  dall'altro  il  dovere
dell'Amministrazione  di  procedere  comunque  alla   revisione   dei
veicoli.
   Giova  infatti  ricordare  che  a  norma dell'art. 80, I comma del
nuovo Codice della Strada, la revisione  del  veicolo  e'  svolta  ad
accertare   che   sussistano   i   requisiti   di  sicurezza  per  la
circolazione, di silenziosita'  e  di  limitazione  delle  emanazioni
inquinanti.
   Nessuna  disposizione vincolativa e' invece fornita in ordine agli
strumenti da utilizzare per effettuare tali accertamenti.
   In proposito e' appena il caso di ricordare che:
   ove gli Uffici non dispongono di Stazioni di controllo e quindi di
tutte le specifiche attrezzature,  l'efficacia  delle  operazioni  di
revisioni  e'  rimessa alla scrupolosa professionalita' ed attenzione
del personale operatore;  si  dovra'  percio'  procedere  con  quella
particolare  attenzione  e  prudenza  di valutazione che tale materia
richiede;
   ove  invece  le  operazioni di revisione si svolgano presso Uffici
perfettamente attrezzati dovra' essere ovviamente privilegiato  l'uso
delle   attrezzature  stesse,  fermo  restando  che  la  responsabile
professionalita' dell'operatore costituisce comunque  una  valida  ed
insostituibile garanzia.
   Circa le modalita' di uso delle attrezzature destinate alla misura
dell'efficienza frenante si precisa quanto segue.
2 - BASI NORMATIVE.
   Nel  regolamento  di  esecuzione  del Nuovo Codice della Strada si
specifica che, ai fini della valutazione di idoneita' dei veicoli  in
circolazione, e' sufficiente rilevare una efficienza di frenatura non
inferiore all'80% di quella prescritta per il veicolo nuovo.
   L'efficienza frenante minima del veicolo nuovo e' deducibile dalla
direttiva  71/320 CEE e successive modificazioni ed integrazioni, fra
le  quali  si  cita,  in  specie  la  direttiva  85/647  CEE;  ed  e'
esprimibile in termini di decelerazione che non deve essere inferiore
a  5,8  m/s2  per  il  freno di servizio e a 1,5 m/s2 per il freno di
stazionamento.
   L'art. 237 del Regolamento di esecuzione del  Nuovo  Codice  della
Strada  stabilisce  che  i  sistemi di frenatura oltre che assicurare
efficienza non inferiore all'80% di quella prevista  per  il  veicolo
nuovo,  debbano  rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54
CEE, la quale, per l'efficienza frenante dei veicoli in circolazione,
prescrive solamente che lo squilibrio di frenatura fra due  ruote  di
uno stesso asse non deve superare il 30%.
   Lo  squilibrio di frenatura puo' essere misurato come rapporto fra
la  differenza  degli  sforzi  frenanti  delle  ruote  di  un   asse,
all'istante  del  bloccaggio delle ruote, ed il valore della forza di
frenatura  massima  allo  stesso   istante   (cosiddetto   squilibrio
statico), ovvero come rapporto fra il valore istantaneo massimo della
differenza  delle  forze  di frenatura fra le ruote di un asse, ed il
valore della forza di frenatura massima  al  momento  del  bloccaggio
delle ruote (cosiddetto squilibrio dinamico).
   Nel  primo  caso  cioe'  la differenza delle forze di frenatura e'
rilevata  all'istante  del  bloccaggio,  nel  secondo  caso  essa  e'
rilevata  nel momento in cui e' massima nel corso di tutta la fase di
frenatura.
   Si  ritiene  certamente   piu'   significativo   ai   fini   della
identificazione  di  eventuali difetti dell'impianto frenante nonche'
del reale  squilibrio  di  frenatura,  ricorrere  alla  misura  dello
squilibrio dinamico.
   Ove  si  assuma  che  la  decelerazione  media  in frenatura possa
approssimarsi al tasso  di  frenatura  medio  misurato,  inteso  come
rapporto  fra la somma delle forze tangenziali e la somma dei carichi
sulle ruote, si puo' quindi ritenere che l'efficienza della frenatura
sia  rispettata   quando   si   verifichino   contemporaneamente   le
condizioni:
   tasso  di frenatura per il freno di servizio (maggiore o uguale a)
50%;
   tasso di frenatura per il freno di soccorso (maggiore o uguale  a)
23%;
   tasso  di  frenatura  per  il  freno  di stazionamento (maggiore o
uguale a) 12%;
   squilibrio delle ruote di un asse (maggiore o uguale a) 30%.
      Invero  la  Commissione  tecnica  della  Direzione generale dei
trasporti  della  Comunita'  europea  ha  proposto  di  integrare  la
direttiva  citata  92/54  CEE ai punti 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2 proponendo
che il minimo sforzo frenante complessivo per il freno  di  servizio,
di  soccorso  e  di stazionamento dei veicoli a motore e dei rimorchi
sia rispettivamente pari al 50%, al 25% e al  15%  del  peso  massimo
ammesso,  mentre  al  punto 1.4.1 propone di assumere come squilibrio
massimo per il freno di stazionamento il 50%.
   Per semplificare le condizioni  di  prova  peraltro  alcuni  Stati
membri,  tra i quali l'Italia, hanno proposto che per i veicoli della
categoria M1, si consideri anziche' la massa massima,  la  massa  del
veicolo al momento del controllo tecnico, ovvero la tara del veicolo.
   Tale assunzione, che per i veicoli della categoria M1 non comporta
sensibili differenze della misurazione dell'efficienza frenante nelle
condizioni di massa a vuoto o a pieno carico, non e' piu' applicabile
per  i  veicoli  per  trasporto  di cose, ove il rapporto fra massa a
vuoto e a pieno carico e' anche molto elevato.
   In  attesa  pertanto  della  emanazione  di  normativa  europea  a
carattere  definitivo in merito, gli Uffici provinciali si atterranno
alle istruzioni che seguono.
3 - MODALITA' DI MISURA DELL'EFFICIENZA FRENANTE  DEI  VEICOLI  DELLA
    CATEGORIA INTERNAZIONALE M1.
   L'efficienza  frenante  sara'  misurata,  per  veicoli con il solo
conducente a bordo, verificando che siano soddisfatte  le  condizioni
prima riportate e cioe':
   tasso  di frenatura per il freno di servizio (maggiore o uguale a)
50%;
   tasso di frenatura per il freno di  stazionamento  (se  conglobato
con il freno di soccorso) (maggiore o uguale a) 25%;
   tasso   di  frenatura  per  il  freno  di  stazionamento  (se  non
conglobato con il freno di soccorso) (maggiore o uguale a) 15%;
   squilibrio delle ruote di un asse per il freno di  servizio  e  di
soccorso (maggiore o uguale a) 30%;
   squilibrio  delle  ruote  di un asse per il freno di stazionamento
(maggiore o uguale a) 50%.
   Ove cioe'  per  la  misura  del  tasso  di  frenatura  si  usi  un
frenometro,  normalmente  a  rulli,  in qualche caso a piastre, sara'
pertanto sufficiente  controllare  che  lo  sforzo  frenante  massimo
misurato,  sia rispettivamente maggiore o uguale al 50%, 25%, 15% del
carico complessivo gravante sugli assi, per veicoli a motore  con  il
solo conducente a bordo.
   In caso di utilizzo di frenometro privo di sistema di pesatura, si
potra'  fare  riferimento  alla  tara quale rilevabile dalla carta di
circolazione, il cui valore potra' essere in genere  impostato  sulla
tastiera del frenometro stesso.
   Per  lo  squilibrio  di frenatura si fara' riferimento al rapporto
tra il valore massimo istantaneo  massimo  dalla  differenza  tra  le
forze di frenatura fra le ruote di destra e di sinistra di uno stesso
asse  e  il  valore  della  forza di frenatura massimo al momento del
bloccaggio (cosiddetto squilibrio dinamico).
   La prova sara' da considerare  positiva  se  ciascuno  degli  assi
nelle  condizioni  dette  non supera il valore del 30% di squilibrio,
per il freno di servizio o di soccorso, e del 50%  per  il  freno  di
stazionamento.
4  -  MODALITA'  DI MISURA DELLA EFFICIENZA DI FRENATURA PER LE ALTRE
    CATEGORIE INTERNAZIONALI.
   Per il veicolo da omologare, la direttiva 85/647 CEE prescrive che
la misura dell'efficienza frenante del freno di servizio:
   a) per i veicoli della categoria internazionale M2,  M3,  N1,  N2,
N3,  sia  effettuata  constatando  che  la  decelerazione  media  sia
(maggiore o uguale a) 5 ml/s2;
   b) per i veicoli della categoria internazionale 0, sia  effettuata
considerando  che  il  tasso  di frenatura sia almeno pari al 50% per
rimorchio e al 45% per semirimorchio.
   Tali valori vanno riscontrati a pieno carico. Pertanto le prove di
efficienza frenante del  veicolo  in  circolazione  vanno  effettuate
all'80% di tali valori (decelerazione (maggiore o uguale a) 4 m/sec o
3,6 m/sec; tasso di frenatura (maggiore o uguale a) 40% o 36%).
   Va  inoltre  eseguita  la  prova  di  squilibrio  di frenatura che
permane identica a quella gia' descritta.
   Tuttavia, poiche' non e' agevole provare veicoli in condizioni  di
pieno  carico  e  in  attesa  di  direttive  della  CEE, si potra' in
alternativa, procedere ritenendo "regolare" la prova, qualora a vuoto
si  raggiunga  il  bloccaggio   delle   ruote,   ovvero   un   valore
dell'efficienza frenante (maggiore o uguale a) 60%.
   Tale criterio, in attesa che la normativa comunitaria definisca le
condizioni  di  carico del veicolo, puo' tuttavia fornire indicazione
probante dell'efficienza di frenatura.
   Lo squilibrio di frenatura potra' comunque essere valutato con  il
veicolo nelle condizioni di carico in cui si trova.
   Qualora,   inoltre,   il   veicolo   sia   dotato  di  sospensioni
pneumatiche,  perche'   si   ottenga   un   risultato   della   prova
stabilizzato,  sara' opportuno che codesti Uffici periferici invitino
l'utenza a presentarsi al controllo con carico almeno pari al 50% del
massimo consentito.
5 - NORME TRANSITORIE
   Ordinariamente i frenometri in dotazione  sono  stati  predisposti
per la misura dello squilibrio statico.
   Sara'  cura pertanto di questa Direzione generale attivare la casa
costruttrice dei singoli frenometri per  l'abilitazione  alla  misura
dello  squilibrio  dinamico.  Per  i  rari  casi  in cui cio' non sia
possibile si procedera' alla sostituzione  dei  frenometri  in  tempi
brevi.
   Sara'  cura inoltre di questa Direzione generale fornire a codesti
Uffici anche le piastre per la misurazione del peso dei singoli  assi
da anteporre al frenometro.
   Nel  frattempo,  gli  Uffici ancora dotati di frenometri impostati
per la misura dello squilibrio statico, valuteranno  tale  squilibrio
ritenendo valida la prova se essa non supera il valore del 20%.
   Tutti  gli  Uffici  potranno  invece,  con  decorrenza  immediata,
attuare la valutazione  del  tasso  di  frenatura  secondo  i  metodi
indicati.