ALLEGATO n. 22 Ministero dei Trasporti DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 44 Prot. n. 3270/4404 Roma, li' 30 novembre 1993 Circolare D.G. n. 270 D.C. IV n. A126 Ai Sigg. coordinatori M.C.T.C. LORO SEDI Agli Uffici Periferici LORO SEDI e, p.c. : Alla Direzione Centrale III SEDE All'Assessore al Turismo, Comunicazioni e trasporti PALERMO All'Assessorato alla Presidenza della Regione PALERMO Al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza ROMA Al Ministero dei Lavori Pubblici ROMA Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA Alle Questure della Repubblica LORO SEDI All'A.C.I. - Via Marsala n. 8 ROMA All'A.N.F.I.A. TORINO All'U.N.R.A.E. ROMA Alla FEDERAICPA ROMA All'U.N.A.S.C.A. - Via Costantin Morin n. 45 ROMA Alla FEDERTAAI - Via Jenner n. 47 ROMA All'A.S.I.A.C. - Via della Giuliana n. 113 ROMA OGGETTO: Misura dell'efficienza frenante dei veicoli a motore della categoria, internazionale M1. Indicazioni per la valutazione dell'efficienza frenante dei veicoli delle altre categorie internazionali. 1 - PREMESSE. Sono qui pervenuti alcuni quesiti in ordine alle metodologie di rilevazione dell'efficienza frenante dei veicoli a motore e dei rimorchi da effettuare ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada. Appare opportuno, prima di fornire una dettagliata risposta ai quesiti posti, svolgere alcune considerazioni preliminari di portata generale. E' noto che allo stato attuale l'intervento dell'Amministrazione nel settore del controllo periodico dei veicoli (cosiddette revisioni) avviene sul territorio nazionale con modalita' diverse. Pur avendo infatti sin dal 1973 avviato un vasto programma di realizzazione di "Stazioni di controllo" dotate delle piu' moderne apparecchiature, tale programma sia per i contenuti stanziamenti di bilancio, sia per il rilevante numero di insediamenti interessati al programma stesso (95 Uffici Provinciali piu' diverse sedi sussidiarie) e' a tutt'oggi stato realizzato in una percentuale che si attesta sul 60% dei casi. E' dunque ancora un'ipotesi frequentemente ricorrente quella di revisioni che vengono svolte a cura di questa Direzione generale (come del resto si e' fatto in passato) presso Uffici non realizzati ad hoc e non dotati di tutte quelle attrezzature che sono invece tipiche delle nuove Stazioni di controllo. E' ovvio che se da un lato, compatibilmente con le risorse disponibili, l'amministrazione sta facendo ogni sforzo per dotare tutte le sedi provinciali di Stazioni di controllo ad hoc e quindi delle piu' moderne attrezzature, permane dall'altro il dovere dell'Amministrazione di procedere comunque alla revisione dei veicoli. Giova infatti ricordare che a norma dell'art. 80, I comma del nuovo Codice della Strada, la revisione del veicolo e' svolta ad accertare che sussistano i requisiti di sicurezza per la circolazione, di silenziosita' e di limitazione delle emanazioni inquinanti. Nessuna disposizione vincolativa e' invece fornita in ordine agli strumenti da utilizzare per effettuare tali accertamenti. In proposito e' appena il caso di ricordare che: ove gli Uffici non dispongono di Stazioni di controllo e quindi di tutte le specifiche attrezzature, l'efficacia delle operazioni di revisioni e' rimessa alla scrupolosa professionalita' ed attenzione del personale operatore; si dovra' percio' procedere con quella particolare attenzione e prudenza di valutazione che tale materia richiede; ove invece le operazioni di revisione si svolgano presso Uffici perfettamente attrezzati dovra' essere ovviamente privilegiato l'uso delle attrezzature stesse, fermo restando che la responsabile professionalita' dell'operatore costituisce comunque una valida ed insostituibile garanzia. Circa le modalita' di uso delle attrezzature destinate alla misura dell'efficienza frenante si precisa quanto segue. 2 - BASI NORMATIVE. Nel regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada si specifica che, ai fini della valutazione di idoneita' dei veicoli in circolazione, e' sufficiente rilevare una efficienza di frenatura non inferiore all'80% di quella prescritta per il veicolo nuovo. L'efficienza frenante minima del veicolo nuovo e' deducibile dalla direttiva 71/320 CEE e successive modificazioni ed integrazioni, fra le quali si cita, in specie la direttiva 85/647 CEE; ed e' esprimibile in termini di decelerazione che non deve essere inferiore a 5,8 m/s2 per il freno di servizio e a 1,5 m/s2 per il freno di stazionamento. L'art. 237 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada stabilisce che i sistemi di frenatura oltre che assicurare efficienza non inferiore all'80% di quella prevista per il veicolo nuovo, debbano rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54 CEE, la quale, per l'efficienza frenante dei veicoli in circolazione, prescrive solamente che lo squilibrio di frenatura fra due ruote di uno stesso asse non deve superare il 30%. Lo squilibrio di frenatura puo' essere misurato come rapporto fra la differenza degli sforzi frenanti delle ruote di un asse, all'istante del bloccaggio delle ruote, ed il valore della forza di frenatura massima allo stesso istante (cosiddetto squilibrio statico), ovvero come rapporto fra il valore istantaneo massimo della differenza delle forze di frenatura fra le ruote di un asse, ed il valore della forza di frenatura massima al momento del bloccaggio delle ruote (cosiddetto squilibrio dinamico). Nel primo caso cioe' la differenza delle forze di frenatura e' rilevata all'istante del bloccaggio, nel secondo caso essa e' rilevata nel momento in cui e' massima nel corso di tutta la fase di frenatura. Si ritiene certamente piu' significativo ai fini della identificazione di eventuali difetti dell'impianto frenante nonche' del reale squilibrio di frenatura, ricorrere alla misura dello squilibrio dinamico. Ove si assuma che la decelerazione media in frenatura possa approssimarsi al tasso di frenatura medio misurato, inteso come rapporto fra la somma delle forze tangenziali e la somma dei carichi sulle ruote, si puo' quindi ritenere che l'efficienza della frenatura sia rispettata quando si verifichino contemporaneamente le condizioni: tasso di frenatura per il freno di servizio (maggiore o uguale a) 50%; tasso di frenatura per il freno di soccorso (maggiore o uguale a) 23%; tasso di frenatura per il freno di stazionamento (maggiore o uguale a) 12%; squilibrio delle ruote di un asse (maggiore o uguale a) 30%. Invero la Commissione tecnica della Direzione generale dei trasporti della Comunita' europea ha proposto di integrare la direttiva citata 92/54 CEE ai punti 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2 proponendo che il minimo sforzo frenante complessivo per il freno di servizio, di soccorso e di stazionamento dei veicoli a motore e dei rimorchi sia rispettivamente pari al 50%, al 25% e al 15% del peso massimo ammesso, mentre al punto 1.4.1 propone di assumere come squilibrio massimo per il freno di stazionamento il 50%. Per semplificare le condizioni di prova peraltro alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, hanno proposto che per i veicoli della categoria M1, si consideri anziche' la massa massima, la massa del veicolo al momento del controllo tecnico, ovvero la tara del veicolo. Tale assunzione, che per i veicoli della categoria M1 non comporta sensibili differenze della misurazione dell'efficienza frenante nelle condizioni di massa a vuoto o a pieno carico, non e' piu' applicabile per i veicoli per trasporto di cose, ove il rapporto fra massa a vuoto e a pieno carico e' anche molto elevato. In attesa pertanto della emanazione di normativa europea a carattere definitivo in merito, gli Uffici provinciali si atterranno alle istruzioni che seguono. 3 - MODALITA' DI MISURA DELL'EFFICIENZA FRENANTE DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA INTERNAZIONALE M1. L'efficienza frenante sara' misurata, per veicoli con il solo conducente a bordo, verificando che siano soddisfatte le condizioni prima riportate e cioe': tasso di frenatura per il freno di servizio (maggiore o uguale a) 50%; tasso di frenatura per il freno di stazionamento (se conglobato con il freno di soccorso) (maggiore o uguale a) 25%; tasso di frenatura per il freno di stazionamento (se non conglobato con il freno di soccorso) (maggiore o uguale a) 15%; squilibrio delle ruote di un asse per il freno di servizio e di soccorso (maggiore o uguale a) 30%; squilibrio delle ruote di un asse per il freno di stazionamento (maggiore o uguale a) 50%. Ove cioe' per la misura del tasso di frenatura si usi un frenometro, normalmente a rulli, in qualche caso a piastre, sara' pertanto sufficiente controllare che lo sforzo frenante massimo misurato, sia rispettivamente maggiore o uguale al 50%, 25%, 15% del carico complessivo gravante sugli assi, per veicoli a motore con il solo conducente a bordo. In caso di utilizzo di frenometro privo di sistema di pesatura, si potra' fare riferimento alla tara quale rilevabile dalla carta di circolazione, il cui valore potra' essere in genere impostato sulla tastiera del frenometro stesso. Per lo squilibrio di frenatura si fara' riferimento al rapporto tra il valore massimo istantaneo massimo dalla differenza tra le forze di frenatura fra le ruote di destra e di sinistra di uno stesso asse e il valore della forza di frenatura massimo al momento del bloccaggio (cosiddetto squilibrio dinamico). La prova sara' da considerare positiva se ciascuno degli assi nelle condizioni dette non supera il valore del 30% di squilibrio, per il freno di servizio o di soccorso, e del 50% per il freno di stazionamento. 4 - MODALITA' DI MISURA DELLA EFFICIENZA DI FRENATURA PER LE ALTRE CATEGORIE INTERNAZIONALI. Per il veicolo da omologare, la direttiva 85/647 CEE prescrive che la misura dell'efficienza frenante del freno di servizio: a) per i veicoli della categoria internazionale M2, M3, N1, N2, N3, sia effettuata constatando che la decelerazione media sia (maggiore o uguale a) 5 ml/s2; b) per i veicoli della categoria internazionale 0, sia effettuata considerando che il tasso di frenatura sia almeno pari al 50% per rimorchio e al 45% per semirimorchio. Tali valori vanno riscontrati a pieno carico. Pertanto le prove di efficienza frenante del veicolo in circolazione vanno effettuate all'80% di tali valori (decelerazione (maggiore o uguale a) 4 m/sec o 3,6 m/sec; tasso di frenatura (maggiore o uguale a) 40% o 36%). Va inoltre eseguita la prova di squilibrio di frenatura che permane identica a quella gia' descritta. Tuttavia, poiche' non e' agevole provare veicoli in condizioni di pieno carico e in attesa di direttive della CEE, si potra' in alternativa, procedere ritenendo "regolare" la prova, qualora a vuoto si raggiunga il bloccaggio delle ruote, ovvero un valore dell'efficienza frenante (maggiore o uguale a) 60%. Tale criterio, in attesa che la normativa comunitaria definisca le condizioni di carico del veicolo, puo' tuttavia fornire indicazione probante dell'efficienza di frenatura. Lo squilibrio di frenatura potra' comunque essere valutato con il veicolo nelle condizioni di carico in cui si trova. Qualora, inoltre, il veicolo sia dotato di sospensioni pneumatiche, perche' si ottenga un risultato della prova stabilizzato, sara' opportuno che codesti Uffici periferici invitino l'utenza a presentarsi al controllo con carico almeno pari al 50% del massimo consentito. 5 - NORME TRANSITORIE Ordinariamente i frenometri in dotazione sono stati predisposti per la misura dello squilibrio statico. Sara' cura pertanto di questa Direzione generale attivare la casa costruttrice dei singoli frenometri per l'abilitazione alla misura dello squilibrio dinamico. Per i rari casi in cui cio' non sia possibile si procedera' alla sostituzione dei frenometri in tempi brevi. Sara' cura inoltre di questa Direzione generale fornire a codesti Uffici anche le piastre per la misurazione del peso dei singoli assi da anteporre al frenometro. Nel frattempo, gli Uffici ancora dotati di frenometri impostati per la misura dello squilibrio statico, valuteranno tale squilibrio ritenendo valida la prova se essa non supera il valore del 20%. Tutti gli Uffici potranno invece, con decorrenza immediata, attuare la valutazione del tasso di frenatura secondo i metodi indicati.