ALLEGATO n. 7/1 VEICOLI STRADALI - GUIDA ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO, NEL PROCESSO PRODUTTIVO, DELLA CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLE CARATTERISTICHE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE (REGOLAMENTI ECE/ONU DI GINEVRA) ROAD VEHICLES GUIDE FOR IN-PRODUCTION CONTROL SYSTEM FOR CHECKING PRODUCT CONFORMITY TO REGULATORY REQUIREMENTS (ECE/ONU - GENEVA REGULATIONS) 1 SCOPO La presente norma definisce e descrive i requisiti del Sistema di controllo nel processo produttivo, atti ad assicurare la conformita' del prodotto finale (sia esso veicolo, componente o entita' tecnica), per quanto riguarda le caratteristiche soggette a Regolamentazione (Regolamenti ECE/ONU di Ginevra). Essa costituisce, pertanto, una linea guida per l'applicazione delle norme generali sul controllo sistemi qualita' UNI/EN 29000, nel caso specifico delle sole caratteristiche del prodotto soggette ad omologazione e al controllo da parte dell'amministrazione pubblica. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma si applica al controllo dei processi di produzione di veicoli stradali, componenti ed entita' tecniche. 3 RIFERIMENTI UNI 4842-75 Metodi statistici per il controllo della qualita' - Procedimento di collaudo statistico per attributi UNI/EN 29000 Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualita' e l'assicurazione (o garanzia) della qualita' - Criteri di scelta e di utilizzazione UNI/EN 29001 Sistemi qualita' - Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualita' nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza UNI/EN 29002 Sistemi qualita' - Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualita' nella fabbricazione e nell'installazione UNI/EN 29003 Sistemi qualita' - Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualita' nei controlli e collaudi finali UNI/EN 29004 Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualita' e i sistemi qualita' aziendali 4 DEFINIZIONI Ai sensi della presente norma, si intendono: 4.1 Prodotto finale Risultato del processo produttivo che, come tale, e' soggetto al vincolo di conformita' ai requisiti richiesti, sia esso veicolo, componente o entita' tecnica. 4.2 Componente Dispositivo destinato a far parte di un veicolo, omologato indipendentemente dal veicolo stesso. 4.3 Entita' tecnica Dispositivo destinato a far parte di un veicolo, omologato separatamente in relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicolo. 4.4 Costruttore Persona fisica o giuridica che assume la piena responsabilita' del prodotto finale e che dimostra di avere i mezzi per assicurarne la conformita' ai requisiti richiesti. 4.5 Fornitore Ogni persona fisica o giuridica dalla quale il costruttore acquista prodotti "non finali", che possono avere incidenza sulla conformita' del prodotto finale ai requisiti richiesti. 4.6 Requisiti richiesti Requisiti tecnici e funzionali stabiliti dalla Regolamentazione. 4.7 Sistema di controllo della conformita' Insieme dei provvedimenti adottati, documentati e mantenuti in efficienza dal costruttore per assicurare e dimostrare che il prodotto e' conforme ai requisiti richiesti. Il Sistema comprende l'organizzazione, le procedure, i metodi e gli strumenti previsto dal costruttore per assicurare la conformita' del prodotto finale. 5 RAPPORTI COSTRUTTORE-FORNITORE 5.1 Premesso che il controllo di conformita' ai requisiti richiesti dei componenti e delle entita' tecniche compete direttamente al costruttore degli stessi, i rapporti con i fornitori possono rientrare, in funzione delle forme contrattuali adottate, in uno dei seguenti livelli: A) progetto, sviluppo del progetto, sperimentazione, industrializzazione, produzione, controllo e spedizione; B) industrializzazione, produzione, controllo e spedizione; C) produzione, controllo e spedizione. Per i fornitori dei livelli A) e B), il costruttore, per assicurare la conformita' del prodotto finale, demanda agli stessi la dimostrazione e la corretta applicazione del loro sistema di controllo conformita'; per quelli di livello C) puo' richiedere un tale sistema, oppure limitarsi a verificare direttamente i prodotti. 5.2 In ciascuno dei livelli di cui al punto precedente, il sistema richiesto dal costruttore al fornitore avra' un'ampiezza commisurata al livello di fornitura A), B) o C) contrattualmente specificato. 6 STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO CONFORMITA' Il sistema si articola nei seguenti capitoli: 6.1 Caratteristiche generali 6.2 Organizzazione, pianificazione, verifiche e revisione del sistema 6.3 Documentazione 6.4 Registrazioni 6.5 Azioni correttive 6.6 Controllo della documentazione di progetto 6.7 Verifica delle apparecchiature di controllo, misura e prova 6.8 Procedure di campionamento 6.9 Controllo dei prodotti acquistati 6.10 Controlli in fabbricazione 6.11 Collaudo e prova del prodotto finale 6.12 Gestione delle non conformita' 6.13 Protezione e conservazione del prodotto Nota: per i livelli B) e C) di cui al punto 5.1, si omettono il capitolo 6.6 e le parti degli altri capitoli concernenti il progetto. 6.1 Caratteristiche generali 6.1.1 Il costruttore deve instaurare, documentare e mantenere in efficienza un proprio sistema, adeguato alle caratteristiche e all'entita' della produzione, per assicurare e dimostrare che il prodotto e' conforme ai requisiti richiesti, sia che abbia subito unicamente un processo di lavorazione interna, sia che sia stato in parte approvvigionato da fornitori esterni. In quest'ultimo caso il costruttore verifichera' l'esistenza di analogo sistema presso i suoi fornitori, in accordo con quanto previsto al punto 5. 6.1.2 Il sistema deve essere completo di tutti i capitoli di sui al punto 6, anche se l'ampiezza con cui sono sviluppati, le modalita' di realizzazione adottate e la strumentazione prescelta possono variare in funzione della tipologia dei prodotti, della dimensione e della struttura organizzativa adottata dal costruttore, del tipo e del grado di automazione esistente. 6.1.3 Le modalita' per assicurare la validita' del sistema sono de- mandate al costruttore. 6.1.4 Poiche' gli strumenti utilizzati per la gestione e la trasmissione delle informazioni sono continuamente soggetti ad evoluzione innovativa, ogni procedura sara' interpretata e valutata in rapporto al risultato da conseguire e non alle modalita' usate per conseguirlo. 6.2 Organizzazione, pianificazione, verifiche e revisione del sistema 6.2.1 organizzazione del sistema Il costruttore deve instaurare un proprio sistema che, nel quadro della struttura di cui al punto 6.1, dia alle funzioni interessate l'autonomia necessaria per assicurare l'adeguata corrispondenza alla presente norma. 6.2.1.1 Addestramento Il costruttore deve definire i requisiti di addestramento del personale coinvolto nel processo produttivo e nel sistema di controllo dello stesso. 6.2.2 Pianificazione del sistema Il costruttore deve predisporre: - il controllo sulla documentazione di progetto e di fabbricazione; - l'identificazione, l'acquisizione e l'utilizzo delle tecnologie produttive; - l'addestramento del personale; - se necessario, l'aggiornamento delle tecniche di collaudo e di prova, e della strumentazione; - la definizione e l'emissione delle procedure di collaudo; - la compatibilita' del progetto con il processo di fabbricazione e con le procedure di collaudo; - la preparazione di piani di controllo della qualita', quando questi siano inclusi nei requisiti richiesti. 6.2.3 Verifiche e revisione del sistema Il costruttore deve effettuare periodicamente, e con modalita' dipendenti dalla natura dell'organizzazione, verifiche del funzionamento del suo sistema per: - garantire che il sistema venga seguito correttamente e che esso dia i risultati previsti; - evidenziare eventuali difetti/irregolarita' sulle parti del Sistema soggette a verifica; - scoprire eventuali inefficienze; - verificare che le procedure di azioni correttive siano efficaci. 6.3 Documentazione La documentazione deve essere quella necessaria a supportare lo svolgimento del lavoro nelle fasi di progetto, produzione, controllo, spedizione. La documentazione puo' comprendere, per quanto concerne la regolamentazione vigente: - Disegni; - Norme e procedure; - Modifiche al prodotto e/o al processo; - Procedure di collaudo e accettazione delle forniture; - Piani di controllo del processo produttivo; - Procedure di controllo, riparazione, scarto del prodotto; - Procedure di verifica periodica di strumenti, calibri e attrezzature; - Istruzioni di conservazione, imballaggio e spedizione; - Procedure di registrazione ed archiviazione dei risultati dei controlli durante il processo di produzione; - Istruzioni per la gestione di eventuali elementi campione. Sono ugualmente valide le informazioni fornite mediante tecniche computerizzate, in quanto l'obiettivo da raggiungere e' quello di assicurare la documentazione necessaria, nel momento opportuno, alle persone e/o nelle situazioni che la richiedono. 6.4 Registrazioni 6.4.1 Il costruttore deve eseguire e conservare le registrazioni che il suo sistema prevede per dimostrare il raggiungimento della conformita' e l'efficienza del sistema di controllo adottato. Il costruttore deve anche assicurare che i prodotti forniti da eventuali fornitori siano conformi ai requisiti richiesti; al tal fine il costruttore puo' utilizzare le registrazioni effettuate dagli stessi fornitori, secondo procedimenti e metodi preventivamente concordati. 6.4.2 Le registrazioni devono essere conservate e rese disponibili per il periodo previsto dal sistema del costruttore. Fanno parte di questa raccolta di dati le registrazioni effettuate da eventuali fornitori, ai sensi del precedente punto 6.4.1. 6.4.3 Le registrazioni devono includere : - in conformita' ai requisiti richiesti, l'esplicita identificazione degli elementi singoli e dei loro insiemi; - inoltre, a seconda dei casi, il tipo ed il numero delle osservazioni fatte, i quantitativi accettati o scartati, la natura delle eventuali azioni correttive adottate. 6.4.4 Le registrazioni devono comprendere oltre che i dati relativi alle verifiche del sistema di controllo, anche quelli relativi alla taratura delle apparecchiature di prova e di misura. 6.5 Azioni correttive Il costruttore deve stabilire e mantenere in efficienza procedure documentate, che gli consentano di individuare le cause di non conformita', in ogni fase che va dall'acquisto di prodotti alla vendita del prodotto finale e che possono coinvolgere la progettazione, gli acquisti, la fabbricazione, i collaudi e ogni altro elemento/funzione che puo' avere un'incidenza sulla conformita' del prodotto finale ai requisiti richiesti. In particolare il costruttore dovra': - effettuare l'analisi delle informazioni utili per stabilire le cause di non conformita' e intraprendere le azioni correttive necessarie; - effettuare una sistematica sorveglianza dei processi di lavorazione e delle fasi di esecuzione del lavoro ed eseguire l'analisi delle registrazioni, per eliminare le cause di non conformita' dei prodotti finali; - dare corso ad una adeguata azione a seguito delle non conformita' rilevate; - verificare che le azioni correttive siano efficaci. 6.6 Controllo della documentazione di progetto Il sistema del costruttore deve assicurare il controllo della progettazione, Questa include, se applicabili: - l'identificazione delle attivita' che l'azienda considera interessate alla progettazione; - la responsabilita' dei disegni e/o delle norme e/o delle proce- dure relative agli stessi; - le prescrizioni per il rispetto dei requisiti richiesti; - l'esistenza di procedure di modifica dei disegni, per assicurare la conformita' del prodotto finale. 6.7 Verifica delle apparecchiature di controllo, misura e prova Il costruttore deve predisporre apposite procedure per identificare, controllare, tarare e mantenere efficienti le apparecchiature di controllo, misura e prova, atte a dimostrare la conformita' del prodotto finale ai requisiti richiesti. Questi mezzi devono essere verificati per quanto attiene la loro rispondenza all'impiego e devono essere opportunamente controllati per assicurare la loro efficienza, sia secondo un programma prestabilito di manutenzione, sia con intervento straordinario in caso di necessita'. La precisione degli strumenti di misura deve essere verificata a intervalli regolari e confrontata con campioni di riferimento. I risultati delle verifiche periodiche devono essere conservati e resi disponibili. 6.8 Procedure di campionamento Il costruttore deve stabilire e documentare le procedure di campionamento ovunque impiegate. Analoghe procedure devono essere impiegate dai fornitori, cui e' demandato il controllo di conformita'. Le procedure di campionamento, basate su metodi statistici, secondo le norme contenute nella tabella UNI 4842-75 ed i risultati dei collaudi devono essere opportunamente documentate e valutate, per stabilire le cause dei difetti o le deviazioni significative, al fine di promuovere con tempestivita' le azioni correttive sul prodotto e/o sul processo. Il costruttore deve stabilire e mantenere efficiente un sistema per identificare lo stato di collaudo del prodotto. Il costruttore deve essere in condizioni di distinguere il prodotto non conforme, usando mezzi idonei di identificazione, quali: timbri, etichette, cartellini o altri accorgimenti. 6.9 Controllo dei prodotti acquistati 6.9.1 Fermo restando quanto previsto al punto 5.1, il costruttore ha la responsabilita' di assicurare che i prodotti acquistati corrispondano ai requisiti richiesti. La scelta delle fonti di approvvigionamento e dei controlli dipenderanno dal tipo di prodotto e dalle capacita' del fornitore; il costruttore deve pertanto disporre di una lista di fornitori selezionati e qualificati. La conformita' dei prodotti acquistati sara' assicurata: - per i prodotti dei fornitori di livello A) e B): . mediante la dimostrazione "a priori" del loro sistema di controllo conformita', compresi i controlli sui loro subfornitori; . mediante la corretta applicazione del sistema stesso; . mediante verifiche del costruttore, in coerenza con quanto previsto al punto 6.2.3 per le sue verifiche interne; . mediante diretti controlli statistici delle forniture da parte del costruttore, in armonia con le norme contenute nella tabella UNI 4842-75. - per i prodotti dei fornitori di livello C), in alternativa: . come per quelli di livello A) e B), oppure, solamente, . mediante diretti controlli statistici delle forniture da parte del costruttore. 6.9.2 Gli ordini di acquisto del costruttore devono essere corredati di una descrizione tecnica del prodotto richiesto e dei dati necessari per consentire al fornitore il controllo di conformita'. 6.9.3 Il prodotto difettoso del fornitore, arrivato agli impianti del costruttore, dovra' essere sottoposto alle stesse procedure del prodotto difettoso che puo' verificarsi nella produzione del costruttore stesso. 6.9.4 Il costruttore deve assicurare la conformita' del prodotto fornito in "conto lavoro", oppure demandare al fornitore il controllo di conformita', secondo il sistema del fornitore stesso. 6.10 Controlli di fabbricazione 6.10.1 Il costruttore deve assicurare che le operazioni di fabbricazione vengano eseguite in condizioni controllate, al fine di garantire la conformita' del prodotto ai requisiti richiesti. Le condizioni di controllo includono documentate istruzioni di lavoro, che definiscono l'attrezzatura di controllo da utilizzare ed i metodi da applicare. 6.10.2 Il costruttore deve assicurare che le norme di produzione, i disegni e/o ogni altro dato tecnico necessario siano disponibili per il personale che deve utilizzarli e siano mantenuti aggiornati. 6.10.3 Il costruttore deve provvedere ad effettuare i controlli necessari per assicurare la conformita' del prodotto ai requisiti richiesti. I controlli possono essere effettuati mediante impianti automatici di sorveglianza del processo di lavorazione, oppure mediante verifiche sul prodotto, effettuate con apparecchiature adeguate e con idoneo personale. I metodi di sorveglianza e di controllo adottati dal costruttore devono essere prontamente corretti quando si dimostrino inadeguati: le procedure stabilite dal costruttore devono indicare l'ente, o la persona, cui spetta emettere, verificare e modificare le norme di lavorazione e di controllo. 6.10.4 Le istruzioni di lavoro stabilite dal costruttore e debitamente documentate devono coprire le fasi della fabbricazione che hanno influenza sulla conformita' del prodotto ai requisiti richiesti, comprese le operazioni di montaggio e di installazione. Le istruzioni stesse devono precisare anche i metodi di controllo. 6.11 Collaudo e prova del prodotto finale Il costruttore, per dimostrare la conformita' dei prodotti finali (elementi singoli e loro insiemi) ai requisiti richiesti, deve determinare le modalita' con le quali, saranno condotte le prove per il loro collaudo. Tra gli aspetti che il costruttore deve prendere in considerazione vi sono le procedure di prova ed il personale addetto, l'apparecchiatura di prova, la sua precisione e la sua idoneita', le condizioni di prova e i dati da registrare. Il sistema del costruttore deve assicurare che i materiali, i particolari o i sottoinsiemi siano conformi ai requisiti prima della fase di montaggio, qualora oltre la stessa venga preclusa la loro accessibilita', perche' inglobati nel prodotto finale. 6.12 Gestione delle non conformita' Il costruttore deve stabilire e mantenere in efficienza le pro- cedure per la gestione di quanto puo' generare non conformita' ai requisiti richiesti. Queste procedure devono includere le azioni da intraprendere per l'identificazione delle non conformita', il loro accantonamento ed i successivi provvedimenti. Le non conformita' devono essere chiaramente identificate, per impedire l'uso o la spedizione di prodotti finali non conformi. E' opportuno che siano conservate adeguate registrazioni, che identifichino chiaramente la natura e l'estensione della non conformita', nonche' i successivi provvedimenti adottati. 6.13 Protezione e conservazione del prodotto Il costruttore deve stabilire e mantenere efficiente un sistema per l'identificazione, la conservazione, la separazione e la movimentazione dei prodotti, dal momento della ricezione e lungo l'intero processo produttivo. Tale Sistema deve definire metodi di gestione dei prodotti che consentano di prevenire errori, errati impieghi e deterioramenti, nonche' fornire adeguate istruzioni circa la movimentazione degli elementi, dei sottogruppi e gruppi, ed il loro immagazzinamento. Il Sistema deve inoltre assicurare che quanto previsto venga effettivamente seguito. A tale esigenza devono anche sottostare i fornitori, assicurando un analogo controllo sui materiali impiegati ed una equivalente protezione dei prodotti finali.