(all. 7 - art. 1)
                                                      ALLEGATO n. 7/1
           VEICOLI STRADALI - GUIDA ALLA DEFINIZIONE DEL
    SISTEMA DI CONTROLLO, NEL PROCESSO PRODUTTIVO, DELLA
CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLE CARATTERISTICHE SOGGETTE A
       REGOLAMENTAZIONE (REGOLAMENTI ECE/ONU DI GINEVRA)
ROAD VEHICLES
GUIDE FOR IN-PRODUCTION CONTROL SYSTEM FOR CHECKING PRODUCT
CONFORMITY TO REGULATORY REQUIREMENTS
(ECE/ONU - GENEVA REGULATIONS)
1 SCOPO
  La presente norma definisce e descrive i requisiti del  Sistema  di
  controllo   nel   processo   produttivo,   atti  ad  assicurare  la
  conformita' del prodotto finale (sia  esso  veicolo,  componente  o
  entita' tecnica), per quanto riguarda le caratteristiche soggette a
  Regolamentazione (Regolamenti ECE/ONU di Ginevra).
Essa  costituisce, pertanto, una linea guida per l'applicazione delle
norme generali sul controllo sistemi qualita' UNI/EN 29000, nel  caso
specifico   delle  sole  caratteristiche  del  prodotto  soggette  ad
omologazione e al controllo da parte dell'amministrazione pubblica.
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
  La  presente  norma  si  applica  al  controllo  dei  processi   di
  produzione di veicoli stradali, componenti ed entita' tecniche.
3 RIFERIMENTI
UNI  4842-75  Metodi  statistici  per  il  controllo della qualita' -
            Procedimento di collaudo statistico per attributi
UNI/EN 29000  Regole  riguardanti  la  conduzione  aziendale  per  la
            qualita'  e l'assicurazione (o garanzia) della qualita' -
            Criteri di scelta e di utilizzazione
UNI/EN 29001  Sistemi  qualita'  -  Criteri  per  l'assicurazione  (o
            garanzia)  della  qualita' nella progettazione, sviluppo,
            fabbricazione, installazione ed assistenza
UNI/EN 29002  Sistemi  qualita'  -  Criteri  per  l'assicurazione  (o
            garanzia)    della   qualita'   nella   fabbricazione   e
            nell'installazione
UNI/EN 29003  Sistemi  qualita'  -  Criteri  per  l'assicurazione  (o
            garanzia) della qualita' nei controlli e collaudi finali
UNI/EN  29004  Criteri  riguardanti  la  conduzione  aziendale per la
            qualita' e i sistemi qualita' aziendali
4 DEFINIZIONI
  Ai sensi della presente norma, si intendono:
4.1 Prodotto finale
    Risultato del processo produttivo che, come tale, e' soggetto  al
    vincolo  di conformita' ai requisiti richiesti, sia esso veicolo,
    componente o entita' tecnica.
4.2 Componente
    Dispositivo  destinato  a  far  parte  di  un  veicolo, omologato
    indipendentemente dal veicolo stesso.
4.3 Entita' tecnica
    Dispositivo destinato  a  far  parte  di  un  veicolo,  omologato
    separatamente  in  relazione  ad  uno  o piu' tipi determinati di
    veicolo.
4.4 Costruttore
    Persona fisica o giuridica che assume  la  piena  responsabilita'
    del  prodotto  finale  e  che  dimostra  di  avere  i  mezzi  per
    assicurarne la conformita' ai requisiti richiesti.
4.5 Fornitore
    Ogni persona  fisica  o  giuridica  dalla  quale  il  costruttore
    acquista prodotti "non finali", che possono avere incidenza sulla
    conformita' del prodotto finale ai requisiti richiesti.
4.6 Requisiti richiesti
    Requisiti tecnici e funzionali stabiliti dalla Regolamentazione.
4.7 Sistema di controllo della conformita'
    Insieme  dei  provvedimenti  adottati, documentati e mantenuti in
    efficienza dal costruttore per assicurare  e  dimostrare  che  il
    prodotto e' conforme ai requisiti richiesti.
    Il  Sistema  comprende l'organizzazione, le procedure, i metodi e
    gli  strumenti  previsto  dal  costruttore  per   assicurare   la
    conformita' del prodotto finale.
5 RAPPORTI COSTRUTTORE-FORNITORE
5.1  Premesso  che il controllo di conformita' ai requisiti richiesti
    dei componenti e delle entita' tecniche compete  direttamente  al
    costruttore  degli  stessi,  i  rapporti  con i fornitori possono
    rientrare, in funzione delle forme contrattuali adottate, in  uno
    dei seguenti livelli:
   A)    progetto,    sviluppo    del    progetto,   sperimentazione,
      industrializzazione, produzione, controllo e spedizione;
   B) industrializzazione, produzione, controllo e spedizione;
   C) produzione, controllo e spedizione.
    Per i  fornitori  dei  livelli  A)  e  B),  il  costruttore,  per
    assicurare  la  conformita'  del  prodotto  finale,  demanda agli
    stessi la dimostrazione  e  la  corretta  applicazione  del  loro
    sistema  di  controllo conformita'; per quelli di livello C) puo'
    richiedere  un  tale  sistema,  oppure  limitarsi  a   verificare
    direttamente i prodotti.
5.2  In  ciascuno  dei livelli di cui al punto precedente, il sistema
    richiesto  dal  costruttore  al   fornitore   avra'   un'ampiezza
    commisurata  al livello di fornitura A), B) o C) contrattualmente
    specificato.
6 STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO CONFORMITA'
Il sistema si articola nei seguenti capitoli:
6.1 Caratteristiche generali
6.2 Organizzazione, pianificazione, verifiche e revisione del sistema
6.3 Documentazione
6.4 Registrazioni
6.5 Azioni correttive
6.6 Controllo della documentazione di progetto
6.7 Verifica delle apparecchiature di controllo, misura e prova
6.8 Procedure di campionamento
6.9 Controllo dei prodotti acquistati
6.10 Controlli in fabbricazione
6.11 Collaudo e prova del prodotto finale
6.12 Gestione delle non conformita'
6.13 Protezione e conservazione del prodotto
Nota:  per  i  livelli  B)  e  C) di cui al punto 5.1, si omettono il
      capitolo 6.6 e le parti degli  altri  capitoli  concernenti  il
      progetto.
6.1 Caratteristiche generali
6.1.1  Il  costruttore  deve  instaurare,  documentare e mantenere in
      efficienza un proprio sistema, adeguato alle caratteristiche  e
      all'entita'  della  produzione, per assicurare e dimostrare che
      il prodotto e' conforme ai requisiti richiesti, sia  che  abbia
      subito  unicamente  un processo di lavorazione interna, sia che
      sia stato in parte approvvigionato  da  fornitori  esterni.  In
      quest'ultimo  caso  il  costruttore verifichera' l'esistenza di
      analogo sistema presso i suoi fornitori, in accordo con  quanto
      previsto al punto 5.
6.1.2  Il  sistema deve essere completo di tutti i capitoli di sui al
      punto 6, anche  se  l'ampiezza  con  cui  sono  sviluppati,  le
      modalita'   di   realizzazione  adottate  e  la  strumentazione
      prescelta possono  variare  in  funzione  della  tipologia  dei
      prodotti,  della  dimensione  e  della  struttura organizzativa
      adottata dal costruttore, del tipo e del grado  di  automazione
      esistente.
6.1.3  Le  modalita' per assicurare la validita' del sistema sono de-
      mandate al costruttore.
6.1.4  Poiche'  gli  strumenti  utilizzati  per  la  gestione  e   la
      trasmissione  delle informazioni sono continuamente soggetti ad
      evoluzione innovativa,  ogni  procedura  sara'  interpretata  e
      valutata  in  rapporto  al  risultato  da conseguire e non alle
      modalita' usate per conseguirlo.
6.2 Organizzazione, pianificazione, verifiche e revisione del sistema
6.2.1 organizzazione del sistema
      Il costruttore deve instaurare  un  proprio  sistema  che,  nel
      quadro  della  struttura di cui al punto 6.1, dia alle funzioni
      interessate l'autonomia necessaria  per  assicurare  l'adeguata
      corrispondenza alla presente norma.
6.2.1.1 Addestramento
        Il costruttore deve definire i requisiti di addestramento del
        personale  coinvolto nel processo produttivo e nel sistema di
        controllo dello stesso.
6.2.2 Pianificazione del sistema
      Il costruttore deve predisporre:
      -  il  controllo  sulla  documentazione  di   progetto   e   di
fabbricazione;
      -   l'identificazione,   l'acquisizione   e   l'utilizzo  delle
tecnologie produttive;
      - l'addestramento del personale;
      - se necessario, l'aggiornamento delle tecniche di  collaudo  e
di prova, e della strumentazione;
      - la definizione e l'emissione delle procedure di collaudo;
      -   la   compatibilita'   del   progetto  con  il  processo  di
fabbricazione e con le procedure di collaudo;
      - la preparazione di piani di controllo della qualita',  quando
questi siano inclusi nei requisiti richiesti.
6.2.3 Verifiche e revisione del sistema
            Il  costruttore  deve  effettuare  periodicamente,  e con
      modalita'   dipendenti   dalla   natura    dell'organizzazione,
      verifiche del funzionamento del suo sistema per:
      -  garantire  che  il sistema venga seguito correttamente e che
esso dia i risultati previsti;
      - evidenziare eventuali difetti/irregolarita' sulle  parti  del
Sistema soggette a verifica;
      - scoprire eventuali inefficienze;
      -  verificare  che  le  procedure  di  azioni  correttive siano
efficaci.
6.3 Documentazione
    La documentazione deve essere quella necessaria a  supportare  lo
svolgimento del lavoro nelle fasi di progetto, produzione, controllo,
spedizione.
    La  documentazione  puo'  comprendere,  per  quanto  concerne  la
regolamentazione vigente:
     - Disegni;
     - Norme e procedure;
     - Modifiche al prodotto e/o al processo;
     - Procedure di collaudo e accettazione delle forniture;
     - Piani di controllo del processo produttivo;
     - Procedure di controllo, riparazione, scarto del prodotto;
     - Procedure  di  verifica  periodica  di  strumenti,  calibri  e
attrezzature;
     - Istruzioni di conservazione, imballaggio e spedizione;
     -  Procedure di registrazione ed archiviazione dei risultati dei
controlli durante il processo di produzione;
     - Istruzioni per la gestione di eventuali elementi campione.
    Sono ugualmente valide le informazioni fornite mediante  tecniche
computerizzate,  in  quanto  l'obiettivo  da raggiungere e' quello di
assicurare la documentazione necessaria, nel momento opportuno,  alle
persone e/o nelle situazioni che la richiedono.
6.4 Registrazioni
6.4.1  Il costruttore deve eseguire e conservare le registrazioni che
il  suo  sistema  prevede  per  dimostrare  il  raggiungimento  della
conformita' e l'efficienza del sistema di controllo adottato.
       Il costruttore deve anche assicurare che i prodotti forniti da
eventuali  fornitori  siano  conformi  ai requisiti richiesti; al tal
fine il costruttore puo' utilizzare le registrazioni effettuate dagli
stessi  fornitori,  secondo  procedimenti  e  metodi  preventivamente
concordati.
6.4.2  Le  registrazioni  devono essere conservate e rese disponibili
per il periodo previsto dal sistema del costruttore.  Fanno parte  di
questa  raccolta  di  dati  le  registrazioni effettuate da eventuali
fornitori, ai sensi del precedente punto 6.4.1.
6.4.3 Le registrazioni devono includere :
      -  in   conformita'   ai   requisiti   richiesti,   l'esplicita
identificazione degli elementi singoli e dei loro insiemi;
      -  inoltre,  a  seconda  dei  casi,  il tipo ed il numero delle
osservazioni fatte, i quantitativi accettati o  scartati,  la  natura
delle eventuali azioni correttive adottate.
6.4.4  Le  registrazioni devono comprendere oltre che i dati relativi
alle verifiche del sistema di controllo, anche quelli  relativi  alla
taratura delle apparecchiature di prova e di misura.
6.5 Azioni correttive
    Il costruttore deve stabilire e mantenere in efficienza procedure
documentate,  che  gli  consentano  di  individuare  le  cause di non
conformita', in ogni fase  che  va  dall'acquisto  di  prodotti  alla
vendita   del   prodotto   finale   e   che  possono  coinvolgere  la
progettazione, gli acquisti, la  fabbricazione,  i  collaudi  e  ogni
altro elemento/funzione che puo' avere un'incidenza sulla conformita'
del prodotto finale ai requisiti richiesti.
    In particolare il costruttore dovra':
    -  effettuare l'analisi delle informazioni utili per stabilire le
cause  di  non  conformita'  e  intraprendere  le  azioni  correttive
necessarie;
    -   effettuare  una  sistematica  sorveglianza  dei  processi  di
lavorazione e  delle  fasi  di  esecuzione  del  lavoro  ed  eseguire
l'analisi   delle  registrazioni,  per  eliminare  le  cause  di  non
conformita' dei prodotti finali;
    -  dare  corso  ad  una  adeguata  azione  a  seguito  delle  non
conformita' rilevate;
    - verificare che le azioni correttive siano efficaci.
6.6 Controllo della documentazione di progetto
    Il  sistema  del  costruttore  deve assicurare il controllo della
progettazione, Questa include, se applicabili:
    -  l'identificazione  delle  attivita'  che  l'azienda  considera
interessate alla progettazione;
    - la responsabilita' dei disegni e/o delle norme e/o delle proce-
dure relative agli stessi;
    - le prescrizioni per il rispetto dei requisiti richiesti;
    -   l'esistenza   di  procedure  di  modifica  dei  disegni,  per
assicurare la conformita' del prodotto finale.
6.7 Verifica delle apparecchiature di controllo, misura  e  prova  Il
costruttore  deve  predisporre  apposite  procedure per identificare,
controllare, tarare e  mantenere  efficienti  le  apparecchiature  di
controllo,  misura  e  prova,  atte  a  dimostrare la conformita' del
prodotto finale ai requisiti richiesti.
    Questi mezzi devono essere verificati per quanto attiene la  loro
rispondenza  all'impiego  e  devono essere opportunamente controllati
per  assicurare  la  loro  efficienza,  sia  secondo   un   programma
prestabilito  di  manutenzione,  sia  con intervento straordinario in
caso di necessita'.
    La precisione degli strumenti di misura deve essere verificata  a
intervalli  regolari  e  confrontata  con campioni di riferimento.  I
risultati delle verifiche periodiche devono essere conservati e  resi
disponibili.
6.8 Procedure di campionamento
        Il  costruttore  deve stabilire e documentare le procedure di
    campionamento ovunque impiegate. Analoghe procedure devono essere
    impiegate  dai  fornitori,  cui  e'  demandato  il  controllo  di
    conformita'.
    Le  procedure  di  campionamento,  basate  su  metodi statistici,
secondo le norme contenute nella tabella UNI 4842-75 ed  i  risultati
dei collaudi devono essere opportunamente documentate e valutate, per
stabilire le cause dei difetti o le deviazioni significative, al fine
di promuovere con tempestivita' le azioni correttive sul prodotto e/o
sul processo.
     Il  costruttore deve stabilire e mantenere efficiente un sistema
per identificare lo stato di collaudo del prodotto.
     Il costruttore deve  essere  in  condizioni  di  distinguere  il
prodotto non conforme, usando mezzi idonei di identificazione, quali:
timbri, etichette, cartellini o altri accorgimenti.
6.9 Controllo dei prodotti acquistati
6.9.1  Fermo restando quanto previsto al punto 5.1, il costruttore ha
la  responsabilita'  di  assicurare   che   i   prodotti   acquistati
corrispondano ai requisiti richiesti.
      La  scelta  delle  fonti  di approvvigionamento e dei controlli
dipenderanno dal tipo di prodotto e dalle capacita' del fornitore; il
costruttore  deve  pertanto  disporre  di  una  lista  di   fornitori
selezionati e qualificati.
      La conformita' dei prodotti acquistati sara' assicurata:
      - per i prodotti dei fornitori di livello A) e B):
     .  mediante  la  dimostrazione  "a  priori"  del loro sistema di
controllo conformita', compresi i controlli sui loro subfornitori;
     . mediante la corretta applicazione del sistema stesso;
     . mediante verifiche del costruttore,  in  coerenza  con  quanto
previsto al punto 6.2.3 per le sue verifiche interne;
     . mediante diretti controlli statistici delle forniture da parte
del  costruttore, in armonia con le norme contenute nella tabella UNI
4842-75.
    - per i prodotti dei fornitori di livello C), in alternativa:
     . come per quelli di livello A) e B), oppure, solamente,
     . mediante diretti controlli statistici delle forniture da parte
del costruttore.
6.9.2 Gli ordini di acquisto del costruttore devono essere  corredati
di  una  descrizione  tecnica  del  prodotto  richiesto  e  dei  dati
necessari per consentire al fornitore il controllo di conformita'.
6.9.3 Il prodotto difettoso del fornitore, arrivato agli impianti del
costruttore, dovra'  essere  sottoposto  alle  stesse  procedure  del
prodotto   difettoso   che  puo'  verificarsi  nella  produzione  del
costruttore stesso.
6.9.4 Il costruttore deve  assicurare  la  conformita'  del  prodotto
fornito in "conto lavoro", oppure demandare al fornitore il controllo
di conformita', secondo il sistema del fornitore stesso.
6.10 Controlli di fabbricazione
6.10.1   Il   costruttore   deve  assicurare  che  le  operazioni  di
fabbricazione vengano eseguite in condizioni controllate, al fine  di
garantire la conformita' del prodotto ai requisiti richiesti.
        Le  condizioni  di controllo includono documentate istruzioni
di lavoro, che definiscono l'attrezzatura di controllo da  utilizzare
ed i metodi da applicare.
6.10.2  Il  costruttore deve assicurare che le norme di produzione, i
disegni e/o ogni altro dato tecnico necessario siano disponibili  per
il personale che deve utilizzarli e siano mantenuti aggiornati.
6.10.3  Il  costruttore  deve  provvedere  ad  effettuare i controlli
necessari per assicurare la conformita'  del  prodotto  ai  requisiti
richiesti.  I  controlli  possono essere effettuati mediante impianti
automatici  di  sorveglianza  del  processo  di  lavorazione,  oppure
mediante  verifiche  sul  prodotto,  effettuate  con  apparecchiature
adeguate e con idoneo personale.
       I   metodi   di  sorveglianza  e  di  controllo  adottati  dal
costruttore devono essere prontamente corretti quando  si  dimostrino
inadeguati:  le  procedure  stabilite dal costruttore devono indicare
l'ente, o la persona, cui spetta emettere, verificare e modificare le
norme di lavorazione e di controllo.
6.10.4  Le  istruzioni  di  lavoro  stabilite   dal   costruttore   e
debitamente  documentate  devono  coprire le fasi della fabbricazione
che hanno influenza  sulla  conformita'  del  prodotto  ai  requisiti
richiesti, comprese le operazioni di montaggio e di installazione. Le
istruzioni stesse devono precisare anche i metodi di controllo.
6.11 Collaudo e prova del prodotto finale
     Il  costruttore,  per  dimostrare  la  conformita'  dei prodotti
finali (elementi singoli e loro insiemi) ai requisiti richiesti, deve
determinare le modalita' con le quali, saranno condotte le prove  per
il loro collaudo.
     Tra   gli   aspetti   che   il   costruttore  deve  prendere  in
considerazione vi sono le procedure di prova ed il personale addetto,
l'apparecchiatura di prova, la sua precisione e la sua idoneita',  le
condizioni di prova e i dati da registrare.
     Il  sistema  del  costruttore deve assicurare che i materiali, i
particolari o i sottoinsiemi siano conformi ai requisiti prima  della
fase  di  montaggio,  qualora  oltre la stessa venga preclusa la loro
accessibilita', perche' inglobati nel prodotto finale.
6.12 Gestione delle non conformita'
     Il costruttore deve stabilire e mantenere in efficienza le  pro-
cedure  per  la  gestione  di quanto puo' generare non conformita' ai
requisiti richiesti.
     Queste procedure devono includere le azioni da intraprendere per
l'identificazione delle non conformita', il loro accantonamento ed  i
successivi   provvedimenti.   Le   non   conformita'   devono  essere
chiaramente identificate, per  impedire  l'uso  o  la  spedizione  di
prodotti finali non conformi.
     E'  opportuno  che  siano conservate adeguate registrazioni, che
identifichino  chiaramente  la  natura  e  l'estensione   della   non
conformita', nonche' i successivi provvedimenti adottati.
6.13 Protezione e conservazione del prodotto
     Il  costruttore deve stabilire e mantenere efficiente un sistema
per  l'identificazione,  la  conservazione,  la  separazione   e   la
movimentazione  dei  prodotti,  dal  momento  della ricezione e lungo
l'intero processo produttivo. Tale Sistema deve  definire  metodi  di
gestione  dei  prodotti  che  consentano  di prevenire errori, errati
impieghi e deterioramenti, nonche' fornire adeguate istruzioni  circa
la  movimentazione  degli  elementi,  dei sottogruppi e gruppi, ed il
loro immagazzinamento. Il Sistema deve inoltre assicurare che  quanto
previsto venga effettivamente seguito.
          A  tale  esigenza  devono  anche  sottostare  i  fornitori,
     assicurando un analogo controllo sui materiali impiegati ed  una
     equivalente protezione dei prodotti finali.