Art. 3. 1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi ovvero, nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993 citato in premessa, entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi. Nei casi di discordanza dei dati risultanti dalla elaborazione dei supporti magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con il numero delle buste e con gli elenchi nominativi, i centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano al centro di assistenza fiscale interessato gli scostamenti riscontrati, al fine di determinare l'esatto numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso. 2. Al termine della elaborazione, il Centro informativo del dipartimento delle entrate predispone, distintamente per ogni centro di assistenza fiscale, un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici per le quali va corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991. 3. La Direzione per l'accertamento e la programmazione, sulla base delle attestazioni del Centro informativo, determina, per ogni singolo centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Se il compenso cosi' determinato e' di importo inferiore al compenso liquidato in via provvisoria, il centro autorizzato di assistenza fiscale e' tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti. 4. La Direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al comma 3, predisposte dalla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, provvede ad effettuare il pagamento dell'importo residuo con le modalita' di cui al comma 5 dell'art. 2. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso e' tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro del tesoro DINI Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 1