Art. 3.
  1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro
otto  mesi  dal  termine di presentazione dei supporti stessi ovvero,
nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche  stabilite
con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993 citato
in  premessa,  entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi.
Nei casi di discordanza dei dati risultanti  dalla  elaborazione  dei
supporti  magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con
il numero delle buste e con  gli  elenchi  nominativi,  i  centri  di
servizio  e  gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano
al  centro  di  assistenza  fiscale   interessato   gli   scostamenti
riscontrati,   al   fine   di   determinare   l'esatto  numero  delle
dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.
  2.  Al  termine  della  elaborazione,  il  Centro  informativo  del
dipartimento  delle entrate predispone, distintamente per ogni centro
di assistenza  fiscale,  un'attestazione  relativa  al  numero  delle
dichiarazioni  presenti  nei  supporti  magnetici  per  le  quali  va
corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della  citata
legge n. 413 del 1991.
  3.  La Direzione per l'accertamento e la programmazione, sulla base
delle  attestazioni  del  Centro  informativo,  determina,  per  ogni
singolo  centro  autorizzato  di  assistenza fiscale, il numero delle
dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di  cui  all'art.
1,  comma 1. Se il compenso cosi' determinato e' di importo inferiore
al compenso liquidato in via provvisoria, il  centro  autorizzato  di
assistenza  fiscale  e' tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, a versare al capitolo  2319  dell'entrata  del  bilancio
statale  l'importo  riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi
dovuti.
  4. La Direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle
liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al  comma
3,  predisposte  dalla  Direzione  centrale  per  l'accertamento e la
programmazione, provvede  ad  effettuare  il  pagamento  dell'importo
residuo  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 5 dell'art. 2. Ove, a
seguito  dell'effettuazione  dell'incrocio  dei  dati  relativi  alle
dichiarazioni  mod.  730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai
centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti  dalle
dichiarazioni   dei  sostituti  d'imposta  che  hanno  effettuato  le
conseguenti  operazioni  di  conguaglio  e  con  quelli  relativi  ai
versamenti  forniti  dai  soggetti incaricati della riscossione delle
imposte,  dovessero  risultare  dichiarazioni  elaborate  dai  centri
autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso
di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha
percepito   il   relativo   compenso   e'  tenuto,  dietro  richiesta
dell'Amministrazione  finanziaria,  a  versare   al   capitolo   2319
dell'entrata  del  bilancio  statale l'importo riscosso e non dovuto,
maggiorato degli interessi dovuti.
  Il presente decreto  sara'  trasmesso  all'organo  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 1995
                                            Il Ministro delle finanze
                                                    FANTOZZI
Il Ministro del tesoro
        DINI
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 1