Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Costa d'Amalfi", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Costa d'Amalfi Art. 1. La denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione "Costa d'Amalfi" puo' essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Furore, Tramonti, a condizione che i vini cosi' designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.