Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata dei vini "Costa d'Amalfi", ha
espresso parere favorevole al suo  accoglimento  proponendo  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                           Costa d'Amalfi
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Costa  d'Amalfi"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   La denominazione "Costa d'Amalfi" puo' essere  accompagnata  dalla
indicazione  di  una  delle  sottozone  Ravello,  Furore, Tramonti, a
condizione che i vini cosi'  designati  provengano  dalle  rispettive
zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal
presente disciplinare.