Art. 2. I vini "Costa d'Amalfi", accompagnato o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche. Bianco: Falanghina (localmente detta "Bianca Zita") e Biancolella (localmente detta "Bianca Tenera") min. 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40% e di Biancolella non inferiore al 20%; Altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%. Rosso e rosato: Piedirosso (localmente detto "Per 'e palummo) minimo 40%, Sciascinoso (localmente detto "Olivella") e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente, fino al 60%; Altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.