Art. 2.
   I vini "Costa d'Amalfi", accompagnato o no  dalla  indicazione  di
una   sottozona,   devono  essere  ottenuti  esclusivamente  mediante
vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione
delimitate nel successivo  art.  3  e  provenienti  da  vigneti  che,
nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni
ampelografiche.
   Bianco:
    Falanghina  (localmente  detta  "Bianca  Zita")   e   Biancolella
(localmente  detta  "Bianca  Tenera")  min.  60%, con una presenza di
Falanghina non inferiore al 40% e di  Biancolella  non  inferiore  al
20%;
    Altri  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.
   Rosso e rosato:
    Piedirosso  (localmente  detto  "Per  'e  palummo)  minimo   40%,
Sciascinoso    (localmente    detto    "Olivella")    e/o   Aglianico
congiuntamente o disgiuntamente, fino al 60%;
    Altri  vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  autorizzati   e/o
raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.