Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi", nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l'intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini tutti in provincia di Salerno. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi", designato con la sottozona Furore, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi. La zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la sottozona Ravello, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani. La zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la sottozona Tramonti, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori. L'indicazione della sottozona non e' obbligatoria.