Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata  "Costa  d'Amalfi",  nei  tipi
bianco,  rosso  e rosato, comprende l'intero territorio dei comuni di
Vietri, Cetara, Maiori, Minori,  Ravello,  Scala,  Atrani,  Tramonti,
Furore,   Praiano,  Positano,  Amalfi,  Conca  dei  Marini  tutti  in
provincia di Salerno.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata  "Costa  d'Amalfi",  designato
con la sottozona Furore, comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi.
   La  zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la
sottozona Ravello, comprende l'intero territorio  amministrativo  dei
comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani.
   La  zona di produzione del vino "Costa d'Amalfi", designato con la
sottozona Tramonti, comprende l'intero territorio amministrativo  dei
comuni di Tramonti e Maiori.
   L'indicazione della sottozona non e' obbligatoria.