Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo dei  vigneti,  unicamente  i  vigneti  collinari,  di  buona
esposizione  e  di  altitudine non superiore ai 650 metri sul livello
del mare.
   Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non  sufficientemente
soleggiati.
   I  sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e
pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono  essere
quelli  tradizionalmente  usati  nella  zona,  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita'  di  impianto  non
dovra'  essere  inferiore a 1.600 viti per ettaro, con una produzione
max per ceppo, in media non superiore a kg  7  per  i  tipi  rosso  e
rosato e kg 8 per il tipo bianco.
   La   resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini "Costa  d'Amalfi"  non  deve
essere  superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosato e q.li 120 per
il tipo bianco. Tale resa per  ettaro  per  la  produzione  dei  vini
"Costa  d'Amalfi",  designati  con  il  nome delle sottozone Ravello,
Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li  90  per  il  tipo
rosso e rosato e a q.li 100 per il tipo bianco.
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere  calcolata
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
   A tali limiti, anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi di oltre il 20% i  limiti
massimi sopra stabiliti.
   La   regione   Campania  con  proprio  provvedimento,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali,  climatiche,  di
coltivazione  e  di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente
disciplinare,  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato  nazionale  per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A.  competente  per
territorio.
   Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla  regione,  ma  rientra  in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione  di  origine
controllata.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per  tutti  i
tipi.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  "Costa d'Amalfi",
designati con il nome delle  sottozone  Ravello,  Tramonti  e  Furore
devono  assicurare  ai  vini  cosi' designati un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del 10% per il tipo bianco e del 10,50%  per
il tipo rosso e rosato.