Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita' di impianto non dovra' essere inferiore a 1.600 viti per ettaro, con una produzione max per ceppo, in media non superiore a kg 7 per i tipi rosso e rosato e kg 8 per il tipo bianco. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi" non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosato e q.li 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e rosato e a q.li 100 per il tipo bianco. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi. Le uve destinate alla produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono assicurare ai vini cosi' designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per il tipo bianco e del 10,50% per il tipo rosso e rosato.