Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento dei vini a DOC "Costa d'Amalfi", ivi compresi quelli designati col nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi" non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla DOC, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC.