Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione,   di   elaborazione   e   di
invecchiamento  obbligatori  e  di  imbottigliamento  dei  vini a DOC
"Costa d'Amalfi", ivi compresi quelli designati col nome di una delle
sottozone,  devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona   di
produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Costa
d'Amalfi" non deve essere superiore al 70%.
   L'eventuale  eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla DOC, oltre
tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC.