Art. 6.
   I vini  "Costa  d'Amalfi"  all'atto  dell'immissione  al  consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Costa d'Amalfi" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato e gradevole;
    sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
    "Costa d'Amalfi" rosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Costa d'Amalfi" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: secco, fresco, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   I  vini  "Costa  d'Amalfi"  designati  con il nome delle sottozone
Ravello,  Tramonti  e  Furore  devono,  all'atto  dell'immissione  al
consumo,  presentare  un  titolo alcolometrico volumico totale minimo
pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per
acidita' totale ed estratto secco netto minimo.