Art. 6. I vini "Costa d'Amalfi" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Costa d'Amalfi" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato e gradevole; sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Costa d'Amalfi" rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Costa d'Amalfi" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: intenso, fruttato; sapore: secco, fresco, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. I vini "Costa d'Amalfi" designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto secco netto minimo.