Art. 7. Il vino "Costa d'Amalfi" rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, puo' portare in etichetta la specificazione "riserva".