Art. 7.
   Il vino "Costa  d'Amalfi"  rosso,  designato  con  il  nome  delle
sottozone  Furore,  Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un
periodo di invecchiamento di  2  anni  a  decorrere  dal  1  novembre
dell'annata  di  produzione  delle  uve,  di  cui  uno in botte, puo'
portare in etichetta la specificazione "riserva".