Art. 8. E' vietato usare assieme alla denominazione "Costa d'Amalfi" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi', nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Costa d'Amalfi" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Nella designazione e presentazione dei vini l'indicazione delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore potra' figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata "Costa d'Amalfi" e potra' precedere o seguire la denominazione stessa. Per i vini "Costa d'Amalfi" e' consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro; l'uso della denominazione di origine controllata non e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri. Per il confezionamento in recipienti di capacita' superiore a litri 0,250 e fino a 2 litri e' consentito solo l'uso del tappo di sughero.