Art. 8.
   E' vietato  usare  assieme  alla  denominazione  "Costa  d'Amalfi"
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quelle previste dal
presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito  altresi',  nel  rispetto  delle normative vigenti,
l'uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche  che  facciano
riferimento  a  vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona
di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve  da  cui
il vino qualificato e' stato ottenuto.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  il vino "Costa
d'Amalfi" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  l'indicazione  delle
sottozone Ravello, Tramonti e Furore potra' figurare in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli
utilizzati  per  indicare  la  denominazione  di  origine controllata
"Costa d'Amalfi"  e  potra'  precedere  o  seguire  la  denominazione
stessa.
   Per  i vini "Costa d'Amalfi" e' consentita l'immissione al consumo
soltanto in recipienti di vetro; l'uso della denominazione di origine
controllata non e' consentito, all'atto dell'immissione  al  consumo,
per  i  vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5
litri.
   Per il confezionamento in  recipienti  di  capacita'  superiore  a
litri  0,250  e  fino a 2 litri e' consentito solo l'uso del tappo di
sughero.