IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  l'art.  23,  comma  2,  della  citata legge n. 164/1992, che
riserva la tappatura "a fungo" ed "a  gabbietta"  ai  vini  spumanti,
consentendo  deroghe  giustificate  dalla  tradizione per taluni vini
frizzanti;
  Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 contenente disposizioni
sui recipienti in cui sono confezionati i  vini  a  denominazione  di
origine  ed in particolare l'art. 4, comma 3, relativo alla tappatura
dei vini a denominazione di origine frizzanti,  nel  quale  sono  tra
l'altro previste le condizioni per le eventuali deroghe;
  Visti  i  decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 15 settembre 1994
con i quali sono state concesse deroghe per l'utilizzo del  tappo  "a
fungo"  a  talune  tipologie  di  vini  frizzanti  a denominazione di
origine  controllata  alle  condizioni  di  cui  al  citato   decreto
ministeriale 7 luglio 1993;
  Viste   le   istanze  presentate  delle  ditte  interessate,  dalle
organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo e dagli
enti  preposti  alla  attuazione  della   disciplina   dei   vini   a
denominazione  di  origine e ad indicazione geografica tipica, intese
ad estendere la  deroga  per  l'uso  del  tappo  a  fungo  ad  alcune
tipologie  di  vini  ad indicazione geografica dell'Emilia-Romagna il
cui uso e' consentito in via transitoria ai sensi dell'art. 32  della
legge n. 164/1992;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini sulle citate istanze, nel
quale  e'  prevista  l'opportunita'  di  apportare   le   conseguenti
modifiche  al  citato  art.  4,  comma  3, del decreto ministeriale 7
luglio 1993 estendendo la deroga di cui trattasi  ai  vini  frizzanti
IGT e IG tradizionalmente confezionati come sopra specificato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulle
citate istanze;
  Ritenuto che sussistono comprovati motivi  di  ordine  tradizionale
per  l'accoglimento  delle  predette richieste di deroga ed attesa la
necessita' di modificare il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto
ministeriale 7 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7  luglio  1993  e'
sostituito dal seguente testo:
  "  3.  I vini frizzanti DOCG, DOC e IGT debbono essere confezionati
in recipienti con le chiusure di cui al comma 1,  escluso  l'utilizzo
del tappo 'a fungo'; e' consentito un sistema di ancoraggio del tappo
raso bocca.
   4.  Le  eventuali deroghe di cui all'art. 23, comma 2, della legge
n. 164/1992, intese a consentire l'uso del tappo 'a  fungo'  soltanto
per  le  predette  categorie  di  vini  frizzanti,  sono concesse nei
termini   appresso   specificati   qualora   venga   documentata   la
tradizionalita' dell'uso a cura delle regioni di produzione:
    a)   fatte   salve   le   misure  piu'  restrittive  dei  singoli
disciplinari  di  produzione,  i  vini   frizzanti   rossi   il   cui
disciplinare  non  prevede  contemporaneamente una tipologia spumante
possono  avvalersi  della  deroga  in  questione,  a  condizione  che
l'eventuale capsula di copertura del tappo 'a fungo', escluso in ogni
caso l'impiego di quella di stagnola, non superi l'altezza di 7 cm;
    b)  per  i vini frizzanti bianchi, rosati e rossi non contemplati
alla lettera a) le specifiche deroghe  possono  essere  previste  nei
disciplinari  di  produzione dei relativi vini. In tali casi il tappo
'a fungo' eventualmente ancorato da  'gabbietta'  non  puo'  comunque
essere ricoperto da alcuna capsula;
    c)  nei casi di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare ogni
possibile  confusione  con  la  tipologia  spumante,   nell'etichetta
principale  deve  essere  riportata  la  dicitura 'vino frizzante' in
caratteri di almeno 5 mm di altezza ed in gamma cromatica  nettamente
risaltante sul fondo".