Art. 2.
  Alle tipologie di vini frizzanti ad indicazione geografica appresso
indicate, il cui uso  e'  consentito  in  via  transitoria  ai  sensi
dell'art.  32  della  legge  n.  164/1992,  e' concessa la deroga per
l'utilizzo del tappo "a fungo", alle condizioni di cui all'art. 1 del
presente decreto:
   1)  Emilia:  Lambrusco,  Malvasia,   Sauvignon,   Pinot,   Montu',
Pignoletto, Trebbiano, Bianco;
   2) provincia di Modena o Modena: Lambrusco, Trebbiano;
   3) Castelfranco Emilia: Bianco, Alionza;
   4) Sillaro: Bianco;
   5) provincia di Ravenna o Ravennate: Pinot, Trebbiano;
   6) Rubicone: Trebbiano;
   7) Colli Imolesi: Bianco.
  Dette   deroghe  sono  riferite  alle  partite  di  vino  frizzante
provenienti dalle vendemmie 1994 e precedenti.