Art. 2. Alle tipologie di vini frizzanti ad indicazione geografica appresso indicate, il cui uso e' consentito in via transitoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 164/1992, e' concessa la deroga per l'utilizzo del tappo "a fungo", alle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto: 1) Emilia: Lambrusco, Malvasia, Sauvignon, Pinot, Montu', Pignoletto, Trebbiano, Bianco; 2) provincia di Modena o Modena: Lambrusco, Trebbiano; 3) Castelfranco Emilia: Bianco, Alionza; 4) Sillaro: Bianco; 5) provincia di Ravenna o Ravennate: Pinot, Trebbiano; 6) Rubicone: Trebbiano; 7) Colli Imolesi: Bianco. Dette deroghe sono riferite alle partite di vino frizzante provenienti dalle vendemmie 1994 e precedenti.