AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995). La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo e' riportato in appendice. Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo (( 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito )) (( denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni )) (( amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello )) (( spettacolo salvo quelle espressamente attribuite )) (( all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto )) (( riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e )) (( termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) (( 2. Al fine della predisposizione del programma promozionale )) (( triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. )) (( 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce )) (( il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo )) (( Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di )) (( Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni )) (( a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di )) (( Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le )) (( materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro )) (( trenta giorni dal ricevimento della richiesta. )) (( 3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione )) (( della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo )) (( nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle )) (( risorse. )) (( 4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello )) (( spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni )) (( trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e )) (( con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti )) (( pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato )) (( giuridico e il trattamento economico acquisito. )) (( 5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si )) (( avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli )) (( organici, in servizio alla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, e del personale )) (( trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove )) (( assunzioni di personale. )) (( 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il )) (( Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i )) (( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di )) (( Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta )) (( turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione )) (( della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale )) (( confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo )) (( della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo )) (( stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per )) (( il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorita' gli interventi )) (( finalizzati al miglioramento della qualita' del servizio e )) (( all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli )) (( adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle )) (( normative comunitarie. Il Fondo e' gestito dalle regioni, anche )) (( attraverso apposite convenzioni stipulate con societa' ed )) (( istituti di credito nazionali e regionali. ll Presidente del )) (( Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce )) (( annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con )) (( criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento )) (( turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente )) (( 30 per cento del Fondo e' ripartito, con i medesimi criteri, )) (( tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili )) (( agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, )) (( 2 e 5-b. )) (( 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a )) (( lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al )) (( capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte )) (( dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei )) (( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, )) (( con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) (( 8. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti )) (( disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 )) (( novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del )) (( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che )) (( risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti )) (( disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per )) (( essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al )) (( Fondo di cui al comma 6. )) (( 9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero )) (( delle attivita' produttive, le funzioni in materia di turismo )) (( non attrbuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del )) (( Consiglio dei Ministri. ))
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione: "Art. 2. - 1. In materia di spettacolo il Governo e' delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97; b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonche' il personale connessi alle competenze trasferite. 2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attivita', obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali; b) omogeneita' ed organicita' delle funzioni trasferite alle regioni; c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie; d) il trasferimento del personale avra' luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97; e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali; f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale; g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera (a); h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverra' tenendo conto dell'attivita' storicamente svolta. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione".