AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2
ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2  febbraio  1994,  n.
80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n.
477,  30  settembre  1994,  n.  562,  30  novembre 1994, n. 661, e 31
gennaio 1995, n. 29". I DD.LL. sopracitati, di  contenuto  pressoche'
analogo  al  presente decreto, non sono stati convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993,  n.
26  del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno
1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del
1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995  e  n.  77  del  1  aprile
1995).
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui
testo e' riportato in appendice.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno  1995  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                Trasferimento di funzioni in materia
                     di turismo e di spettacolo
(( 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito ))
(( denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni            ))
(( amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello      ))
(( spettacolo salvo quelle espressamente attribuite                ))
(( all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto  ))
(( riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e    ))
(( termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del    ))
(( presente decreto.                                               ))
(( 2. Al fine della predisposizione del programma promozionale     ))
(( triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. ))
(( 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce ))
(( il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo     ))
(( Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di         ))
(( Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni  ))
(( a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di     ))
(( Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le     ))
(( materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro  ))
(( trenta giorni dal ricevimento della richiesta.                  ))
(( 3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione    ))
(( della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo ))
(( nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle  ))
(( risorse.                                                        ))
(( 4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello     ))
(( spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni          ))
(( trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e ))
(( con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti  ))
(( pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato  ))
(( giuridico e il trattamento economico acquisito.                 ))
(( 5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si   ))
(( avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli  ))
(( organici, in servizio alla data di entrata in vigore della      ))
(( legge di conversione del presente decreto, e del personale      ))
(( trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove         ))
(( assunzioni di personale.                                        ))
(( 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il    ))
(( Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i     ))
(( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di     ))
(( Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di  ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta          ))
(( turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione      ))
(( della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale          ))
(( confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo     ))
(( della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo   ))
(( stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per   ))
(( il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorita' gli interventi    ))
(( finalizzati al miglioramento della qualita' del servizio e      ))
(( all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli        ))
(( adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle       ))
(( normative comunitarie. Il Fondo e' gestito dalle regioni, anche ))
(( attraverso apposite convenzioni stipulate con societa' ed       ))
(( istituti di credito nazionali e regionali. ll Presidente del    ))
(( Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce         ))
(( annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con        ))
(( criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento      ))
(( turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente     ))
(( 30 per cento del Fondo e' ripartito, con i medesimi criteri,    ))
(( tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili  ))
(( agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1,  ))
(( 2 e 5-b.                                                        ))
(( 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a    ))
(( lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante              ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al         ))
(( capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del       ))
(( tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte                  ))
(( dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei  ))
(( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,   ))
(( con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       ))
(( 8. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti      ))
(( disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4      ))
(( novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del     ))
(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che          ))
(( risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti    ))
(( disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per ))
(( essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al     ))
(( Fondo di cui al comma 6.                                        ))
(( 9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero   ))
(( delle attivita' produttive, le funzioni in materia di turismo   ))
(( non attrbuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del ))
(( Consiglio dei Ministri.                                         ))
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge  di
          conversione:
             "Art. 2. - 1. In materia di  spettacolo  il  Governo  e'
          delegato  a emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
               a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino
          all'entrata in  vigore  delle  leggi-quadro  riguardanti  i
          singoli  settori  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
               b) disciplinare i criteri, gli organi e  le  procedure
          per   l'esercizio,   in  concorso  con  le  regioni,  delle
          competenze  di   cui   all'articolo   1,   comma   3,   del
          decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonche' per l'esercizio
          della funzione di indirizzo e coordinamento;
               c)   trasferire   alle   regioni,  anche  con  criteri
          perequativi, le risorse finanziarie  nonche'  il  personale
          connessi alle competenze trasferite.
             2.  Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi di cui al
          comma 1, il Governo si  atterra'  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
               a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a
          soggetti,  attivita',  obiettivi  e funzioni di prioritario
          interesse nazionale. A  tal  fine  sono  riconosciuti  come
          soggetti  di  prioritario  interesse  nazionale  gli  enti,
          associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano
          attivita' di  rilevanza  nazionale  per  dimensione,  anche
          finanziaria,  tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli
          che  costituiscono  anche   di   fatto   il   circuito   di
          distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
               b)   omogeneita'   ed   organicita'   delle   funzioni
          trasferite alle regioni;
               c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato  e
          regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)
          e  di  eventuali  fondi aggiuntivi sulla base di una intesa
          fra il Governo e la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e graduale trasferimento, da iniziare entro il
          31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997,
          delle risorse di competenza  regionale,  alle  regioni  che
          abbiano   provveduto   a  regolamentare  l'esercizio  delle
          funzioni  loro  assegnate  ed  abbiano  individuato  idonee
          risorse finanziarie;
               d)  il trasferimento del personale avra' luogo secondo
          quanto  disposto  dall'articolo  1,  commi  4  e   5,   del
          decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
               e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie
          delle amministrazioni regionali;
               f)  attribuzione alle province, ai comuni e agli altri
          enti  locali  territoriali  delle  funzioni  di   carattere
          esclusivamente locale;
               g)  previsione  di una verifica triennale ed eventuale
          modifica del riconoscimento di cui alla lettera (a);
              h) previsione che, in sede di  prima  ripartizione  dei
          fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento
          avverra' tenendo conto dell'attivita' storicamente svolta.
             3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo, sentite le  regioni,  trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica gli
          schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1,  per  il
          parere da parte delle commissioni parlamentari competenti.
          Le  commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data
          di trasmissione".