Art. 10.
                      Disposizioni particolari
(( 1. ll comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre      ))
(( 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30     ))
(( dicembre 1988, n. 556, e' sostituito dal seguente:              ))
(( "6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino    ))
(( alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo   ))
(( 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di            ))
(( destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che   ))
(( intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva      ))
(( autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non ))
(( e' richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive      ))
(( immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il         ))
(( concessionario puo' estinguere i vincoli versando il            ))
(( corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura ))
(( non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo     ))
(( pubblico complessivamente goduto".                              ))
(( 2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come    ))
(( sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994,   ))
(( n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge               ))
(( 1 marzo 1994, n. 153, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   ))
(( "4. Per )) 'film (( lungometraggio di produzione nazionale' si  ))
(( intende il )) film (( di durata superiore a 75 minuti           ))
(( postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese     ))
(( produttrici nazionali con )) troupe (( italiana, che presenti   ))
(( complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, ))
(( lettere )) a), b) e c), (( due delle componenti di cui          ))
alle lettere d), e) ed f), (( tre delle componenti di cui alle ))
lettere g), h), i), l) e m), (( e due delle componenti di cui ))
alle lettere o), p) e q) (( , del medesimo comma". ))
(( 3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n.  ))
(( 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14     ))
(( gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 1 marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio  ))
(( 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1       ))
(( gennaio 1997".                                                  ))
(( 4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della    ))
(( legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a ))
(( gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento ))
(( di una autonoma attivita', purche' sulla base di una            ))
(( convenzione approvata dal consiglio di amministrazione          ))
(( dell'ente ed ispirata alle finalita' di incentivare la          ))
(( professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse        ))
(( artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento        ))
(( diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio        ))
(( economico per lo stesso in termini di concessione, totale o     ))
(( parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la    ))
(( eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da  ))
(( dipendente ad autonomo.                                         ))
(( 5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate   ))
(( possono procedere ad assunzioni di personale a tempo            ))
(( indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei           ))
(( contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22   ))
(( luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per            ))
(( documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal    ))
(( fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati        ))
(( dall'Autorita' statale competente in materia di spettacolo,     ))
(( previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa ))
(( spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il     ))
(( Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto   ))
(( delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  ))
(( n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilita' di     ))
(( bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti ))
(( aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di     ))
(( lavoro della categoria, a partire da quello che sara' stipulato ))
(( dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione    ))
(( del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni    ))
(( musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni  ))
(( musicali possono, altresi', nei limiti delle disponibilita' di  ))
(( bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale      ))
(( sulla base delle modalita' stabilite dalla Presidenza del       ))
(( Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con     ))
(( cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi,          ))
(( scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti    ))
(( possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero    ))
(( per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito  ))
(( albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del  ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il        ))
(( Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 e' fatto        ))
(( divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche      ))
(( assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo      ))
(( determinato, salvo che si tratti di personale artistico e       ))
(( tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti ))
(( delle disponibilita' di bilancio. Per l'anno 1995 e' consentita ))
(( agli enti pubblici del settore dello                            ))
(( spettacolo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,        ))
(( l'assunzione di personale a tempo determinato anche con         ))
(( mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse    ))
(( con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito    ))
(( delle proprie finalita' istituzionali, previa autorizzazione    ))
(( dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,  ))
(( sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero  ))
(( del tesoro.                                                     ))
(( 6. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il ))
(( fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n.  ))
(( 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi ))
(( a favore delle attivita' teatrali di prosa, per il calcolo      ))
(( degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per   ))
(( cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma,   ))
(( della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge ))
(( 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute ))
(( dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito       ))
(( cinematografico e teatrale S.p.a.                               ))
(( 7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.    ))
(( 153, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:                   ))
(( "3- )) bis. (( In sede di prima applicazione sono ammessi al    ))
(( concorso per il rilascio degli attestati di qualita' per        ))
(( l'esercizio 1994 sia i )) film (( per i quali e' stata gia'     ))
(( presentata istanza prima della data di entrata in vigore del    ))
(( presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati   ))
(( in pubblico, sia i )) film (( per i quali la copia campione sia ))
(( stata presentata alla autorita' di Governo competente in        ))
(( materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso   ))
(( il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al   ))
(( 30 giugno 1994".                                                ))
(( 8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio       ))
(( 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge         ))
(( 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20         ))
(( miliardi del suddetto fondo e' utilizzata" sono inserite le     ))
(( seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".               ))
(( 9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, ))
(( n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo      ))
(( 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:   ))
(( "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo     ))
(( deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di  ))
(( mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante  ))
(( resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle     ))
(( percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi   ))
(( fino a totale rimborso del mutuo".                              ))
(( 10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio    ))
(( 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1      ))
(( marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:   ))
(( a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla    ))
(( legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui    ))
(( alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni,  ))
(( puo' essere concesso, a valere sullo stesso fondo", sono        ))
(( sostituite dalle seguenti: 'In aggiunta al mutuo sul fondo di   ))
(( intervento di cui alla legge 14 agosto                          ))
(( 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23      ))
(( luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere    ))
(( concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4         ))
(( novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,             ))
(( relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di         ))
(( intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui  ))
(( al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge  ))
(( n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il       ))
(( consolidamento della produzione e della distribuzione           ))
(( cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di     ))
(( sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale   ))
(( cinematografiche,";                                             ))
(( b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il tasso di    ))
(( riferimento di cui al presente articolo e' pari a quello in     ))
(( vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".            ))
(( 11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facolta' di ))
(( opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal     ))
(( quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della  ))
(( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al           ))
(( trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto; entro lo       ))
(( stesso termine puo' essere revocata l'opzione precedentemente   ))
(( esercitata.                                                     ))
(( 12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,   ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.    ))
(( 153, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:                   ))
(( "6 )) -bis. (( La garanzia tipica per le operazioni di credito  ))
(( cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale     ))
(( cinematografica, e' rappresentata dal )) film (( al quale il    ))
(( mutuo si riferisce e si articola nelle modalita' di erogazione  ))
(( del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla           ))
(( preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte  ))
(( non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui  ))
(( ottenuti, con i soli proventi del )) film (( e,                 ))
(( successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni,    ))
(( estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al ))
(( fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del      ))
(( mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o    ))
(( societa' di produzione che annoverino, tra gli amministratori o ))
(( i soci, amministratori o soci di altra impresa o societa' di    ))
(( produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo".  ))
(( 13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965,   ))
(( n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso  ))
(( numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo ))
(( di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".                ))
(( 14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture          ))
(( ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma  ))
(( 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la    ))
(( realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta     ))
(( ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei       ))
(( programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del    ))
(( comma 8 del citato articolo 1.                                  ))
(( 15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione   ))
(( del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della        ))
(( Biennale di Venezia, e' concesso, in favore dell'ente stesso,   ))
(( un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno      ))
(( 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente     ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello    ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,   ))
(( parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo  ))
(( Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente e' tenuto a          ))
(( presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -         ))
(( Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere,    ))
(( una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione ))
(( del contributo.                                                 ))
(( 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con     ))
(( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.           ))