Art. 10.
         Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna
  1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per  conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della
legge  2 agosto 1952, n. 1221, e' prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre  1990,  n.
385.