Art. 13.
                     Ferrovie dello Stato S.p.a.
  1.  ((  Fino  al  31  dicembre  1995  ))  ai  fini  dell'attuazione
dell'articolo  1,  comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
trattamento relativo alla cessazione del rapporto  di  lavoro  per  i
ferrovieri  iscritti  alla  data  del  31  maggio  1994  all'Opera di
previdenza e assistenza per i  ferrovieri  dello  Stato  (OPAFS),  e'
regolato  dalla  legge 14 dicembre 1973, n. 829. La societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche  nei  rapporti  attivi  e
passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.