Art. 2.
                      Misure urgenti in materia
                 di trasporti di competenza statale
  1. Al fine di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti  locali  ad impianti fissi di competenza statale esercitati
in regime di concessione o in gestione governativa, il  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione definisce con decreto da emanarsi di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni  interessate,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
piani finanziari per il riassorbimento  dei  disavanzi  di  esercizio
rilevati al 31 dicembre 1993.
  2.  Sulla  base  dei  piani di cui al comma 1, le aziende esercenti
servizi  ferroviari  in  regime  di   concessione   o   in   gestione
governativa,  ad  esclusione  delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono
autorizzate  a  contrarre  mutui  decennali  per  la  copertura   dei
disavanzi  di  esercizio  di  cui  al  comma  1.  I relativi oneri di
ammortamento per capitale ed interessi sono  a  carico  del  bilancio
dello  Stato  nel  limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con
decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  le
procedure,  i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti
mutui.
  3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al  comma  1
non  possono  essere  inferiori,  nell'anno 1995, al 35 per cento dei
costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire  entro  il
31  dicembre  1995  un  miglioramento del rapporto tra i proventi e i
costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il
20 per cento della differenza percentuale mancante al  raggiungimento
del  35  per  cento  e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia
almeno pari al 15 per cento.
  4.  Per  le  aziende  per  le  quali  sia  accertato   il   mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del  trasporto  di  cui  al  comma  3,  e' sospesa l'erogazione delle
risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo' valere per
un massimo di due anni.   Qualora al termine  di  detto  periodo  sia
accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra
i  proventi  e  i  costi del trasporto, le aziende perdono il diritto
alle risorse  finanziarie  che  in  tale  caso  sono  utilizzate  per
consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza
delle aziende stesse.
  5.  A  decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono
conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi  e  i
costi   del  trasporto  di  almeno  due  punti  percentuali  fino  al
raggiungimento del 35 per cento.
  6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2,  4
e  15,  del  comma  2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi
annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810  miliardi,
rispettivamente  per  lire  660  miliardi  e per lire 150 miliardi, a
carico degli stanziamenti iscritti ai  capitoli  1668  e  1669  dello
stato  di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per  l'anno  1995,  e  corrispondenti  capitoli  per   gli   esercizi
successivi;  quanto  a  lire  90  miliardi,  mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto  al   citato   capitolo   1669,   intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.