Art. 3. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico 1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle societa' del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle societa' del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995. 2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 e' attuato in conformita' alle modalita' e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli. 4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuita' nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonche' dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle societa' di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.