Art. 3.
                    Interventi urgenti a sostegno
                  del trasporto marittimo pubblico
  1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo  processo  di
privatizzazione  delle  societa' del gruppo Finmare, sono autorizzati
gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma  5  diretti  a
ricapitalizzare  le  imprese  del gruppo Finmare operanti nel settore
dei  trasporti  marittimi  su  linee  merci   internazionali.   Detti
interventi  sono  subordinati alla presentazione al Parlamento, entro
il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle societa' del  gruppo
Finmare  per  l'espressione  del  parere  da  parte delle commissioni
competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei  Ministri
dei  trasporti  e  della  navigazione  e  del  tesoro.  Il  piano, da
sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere  approvato  entro
il 31 maggio 1995.
  2.  Il  processo di privatizzazione di cui al comma 1 e' attuato in
conformita' alle modalita' e alle procedure di cui agli articoli 1  e
2   del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto in  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.
  4.  Il  piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri
da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.
  5. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministro  del  tesoro
assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle
rate  di  ammortamento  dei  mutui unitariamente contratti dal gruppo
Finmare   per   l'acquisizione   delle   risorse   occorrenti    alla
ricapitalizzazione  che  sono  corrisposte direttamente agli istituti
bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti  di  impegno
decennale  di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al
cui onere  si  provvede  a  carico  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
  6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo  Finmare  operanti
nel  settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la
continuita' nella corresponsione dei contributi anche  per  gli  anni
1994-1996,  fermo  restando  il  complessivo  arco  quinquennale  del
periodo concessivo degli stessi, e' autorizzata la spesa di  lire  43
miliardi  per  l'anno  1994,  lire  12  miliardi per il 1995 e lire 4
miliardi per il 1996, cui si provvede  a  carico  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  per  l'anno  1994  e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
  7. I contributi di cui alla  legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  e
all'articolo  3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito
dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383,  possono  essere  corrisposti
anche  in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal
1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi
a  prescindere  da  mezzi  e   strumenti   impiegati,   nonche'   dal
raggiungimento  dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio
d'intervento,   trattandosi  di  servizi  ancora  indispensabili  per
l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione  per  gli  anni  dal
1988  al  1993,  concessi  alle societa' di cui all'articolo 11 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale  sovvenzione
definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno,
all'assetto  dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti
dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data  indicata
nel relativo decreto.