Art. 4. Trasporti rapidi di massa 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa. 2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresi' a fissarne le modalita' per il funzionamento, ed e' composta dai seguenti membri: a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente; b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia gia' predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse. 5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.