Art. 5.
                      Trasporti pubblici locali
  1. E' autorizzata, a  carico  del  capitolo  7296  dello  stato  di
previsione  del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti  e  della  navigazione  per
l'anno  1994,  la  spesa  complessiva  di  lire  450  miliardi per la
concessione di contributi, fino al 95 per  cento  della  spesa,  alle
regioni  a  statuto  ordinario,  da  destinare  alle finalita' di cui
all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile  1981,  n.  151,
sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto
del  Fondo  nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere
all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di  trasporto
o  di  mezzi  di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali,
nonche' a fune e a cremagliera, e  alla  sostituzione  degli  autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni,
nel  rispetto  dei  limiti  alle emissioni fissati con il decreto del
Ministro  dell'ambiente  in  data  23  marzo  1992,  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 1 aprile
1992. Una quota di tale disponibilita', pari a complessive  lire  100
miliardi,  e'  destinata  all'acquisto  dei  mezzi  di  trasporto per
persone con ridotte capacita' motorie.
  2. E' autorizzata, a  carico  del  capitolo  7296  dello  stato  di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994,  la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le
finalita' e con le modalita' di  cui  al  comma  1,  fatte  salve  le
eccedenze risultanti dalle erogazioni gia' effettuate in applicazione
dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.
  3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione
delle  provvidenze  previste  dall'articolo  10  della legge 8 giugno
1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.